Il bollettino Consob ha recentemente evidenziato la delibera 22952 con la quale la Commissione si è espressa a livello sanzionatorio sulla condotta di alcuni consulenti finanziari relativamente a un fatto accaduto nel 2017. Qui di seguito vi proponiamo il testo pubblicato sul sito ufficiale dell’autorità.
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216;
VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTO il Regolamento (UE) n. 596/2014, e in particolare, gli artt. 8, 10;
VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), e in particolare, l’art. 187-bis, comma 1, lett. a) e b) e comma 4, vigenti all’epoca dei fatti1;
VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni;
VISTO il comunicato stampa diffuso alle ore 09.59 del 15 gennaio 2018 con cui Azimut Holding S.p.A. ha annunciato le stime preliminari dei risultati per l’esercizio 2017 e la proposta di dividendo: era previsto un utile netto consolidato del Gruppo in aumento rispetto all’anno precedente, stimato tra 215 e 225 milioni di euro, era indicato che sarebbe stato proposto l’aumento del dividendo ordinario a due euro per azione, che corrispondeva a un dividend yield del 12%, ed era confermato l’obiettivo del raggiungimento di un utile netto consolidato di Gruppo di 300 milioni di euro entro il 2019 indicato nel ‘Business Plan 2015-2019“;
VISTO il comunicato stampa diffuso alle ore 09.57 del 15 gennaio 2018 con cui Timone Fiduciaria S.r.l. ha annunciato l’avvio formale dello studio di un’operazione di rafforzamento della partecipazione nel capitale di Azimut Holding cumulativamente detenuta dagli aderenti al pertinente patto parasociale, dal 15% fino ad un massimo del 29%;
VISTE le note del 27 dicembre 2022, notificate tra il 27 dicembre 2022 ed il 4 gennaio 2023, con le quali la Divisione Mercati, Ufficio Abusi di Mercato, ha contestato, ai sensi dell’art. 187-septies, comma 1, del TUF e dell’art. 14 del Regolamento (UE) n. 596/2014:
– al Sig. Iacopo Corradi l’illecito previsto dall’art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/19982 e dall’art. 10 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso delle informazioni privilegiate relative alle stime preliminari dei risultati per l’esercizio 2017 e l’avvio dello studio dell’Operazione di rafforzamento, delle quali conosceva o poteva conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato, comunicato a Gianluca De Cicco, Enrico Zobele e Probo Federico Passini, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio, le suddette informazioni;
– al Sig. Gianluca De Cicco l’illecito previsto dall’art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/19983 e dall’art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso delle informazioni privilegiate relative alle stime preliminari dei risultati per l’esercizio 2017 e l’avvio dello studio dell’Operazione di rafforzamento, delle quali conosceva o poteva conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato, l’11/01/2018, tramite Bank Vontobel AG, 20.000 azioni Azimut per conto proprio e 5.000 azioni Azimut in qualità di Portfolio Manager per conto della gestione patrimoniale cointestata a Ferdinando Paolo Albini e Renata Herschmann, utilizzando le suddette informazioni;
– al Sig. Enrico Zobele l’illecito previsto dall’art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/19984 e dall’art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso delle informazioni privilegiate relative alle stime preliminari dei risultati per l’esercizio 2017 e l’avvio dello studio dell’Operazione di rafforzamento, delle quali conosceva o poteva conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato, il 12/01/2018, tramite Intesa Sanpaolo PB, 49.500 azioni Azimut per conto proprio e 10.000 azioni Azimut tramite Unicredit per conto della moglie Ivana Trentinaglia, sul cui conto disponeva di delega ad operare, utilizzando le suddette informazioni;
– al Sig. Probo Federico Passini l’illecito previsto dall’art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/19985 e dall’art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso delle informazioni privilegiate relative alle stime preliminari dei risultati per l’esercizio 2017 e l’avvio dello studio dell’Operazione di rafforzamento, delle quali conosceva o poteva conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato, il 12/01/2018, tramite FinecoBank, 7.000 azioni Azimut, utilizzando le suddette informazioni;
– al Sig. Alessandro Cevenini l’illecito previsto dall’art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/19986 e dall’art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso delle informazioni privilegiate relative alle stime preliminari dei risultati per l’esercizio 2017 e l’avvio dello studio dell’Operazione di rafforzamento, delle quali conosceva o poteva conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato, il 12/01/2018, tramite Banca Mediolanum, 2.500 azioni Azimut, utilizzando le suddette informazioni;
RILEVATO che con le sopra citate lettere di contestazione, tutti i suddetti soggetti sono stati resi edotti delle facoltà di formulare istanze di accesso e di audizione nonché di produrre deduzioni scritte e documenti in relazione ai fatti oggetto di contestazione;
VISTE le note inviate tra il 23 ed il 27 gennaio 2023, con le quali i Sig.ri Iacopo Corradi, Gianluca De Cicco, Enrico Zobele, Probo Federico Passini e Alessandro Cevenini hanno formulato istanza di accesso agli atti;
VISTE le note inviate il 22 febbraio 2023, con le quali sono state riscontrate le istanze di accesso agli atti;
VISTE le note inviate tra il 23 ed il 27 gennaio 2023, con le quali i Sigg.ri Iacopo Corradi, Gianluca De Cicco, Enrico Zobele, Probo Federico Passini e Alessandro Cevenini hanno formulato istanza di accesso agli ulteriori atti confluiti nel fascicolo istruttorio successivamente alla data della lettera di contestazione; istanze che sono state riscontrate in data 5 aprile 2023, con una nota con la quale si comunicava ai suddetti soggetti che non erano confluiti nel fascicolo istruttorio ulteriori atti, al di fuori di quelli da loro prodotti nel corso del procedimento (istanze di accesso agli atti, istanze di differimento del termine di presentazione delle deduzioni difensive, deduzioni difensive) e dei relativi riscontri;
VISTE le note inviate tra il 23 ed il 27 gennaio 2023, con le quali i Sigg.ri Iacopo Corradi, Gianluca De Cicco, Enrico Zobele, Probo Federico Passini e Alessandro Cevenini hanno richiesto un differimento dei termini per la presentazione di deduzioni difensive; richieste che sono state riscontrate positivamente con note inviate tra il 24 ed il 31 gennaio 2023;
VISTO il verbale dell’audizione del Sig. Alessandro Cevenini, chiesta in data 15 maggio 2023 e svoltasi il 31 maggio 2023;
VISTA la nota del 9 giugno 2023, con la quale i Sig.ri Iacopo Corradi, Gianluca De Cicco e Alessandro Cevenini hanno reiterato l’istanza di sospensione pregiudiziale del procedimento, in attesa della definizione del giudizio di cassazione e dell’eventuale successivo processo di rinvio, già facente parte integrante delle deduzioni difensive di parte;
ESAMINATE le deduzioni difensive volte a confutare le contestazioni, formulate con note inviate tra il 27 ed il 31 marzo 2023 dai Sig.ri Iacopo Corradi, Gianluca De Cicco, Enrico Zobele, Probo Federico Passini e Alessandro Cevenini;
VISTA la Relazione per la Commissione del 3 luglio 2023 («Relazione USA»), con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento e valutata la posizione difensiva complessivamente rappresentata dai soggetti destinatari delle contestazioni, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti oggetto di contestazione formulando conseguenti proposte in ordine alla qualificazione e quantificazione delle relative sanzioni;
VISTA la nota con cui la Relazione USA è stata trasmessa alle parti;
ESAMINATE le controdeduzioni presentate in replica alla Relazione USA da tutti i soggetti interessati;
VISTA la Relazione Integrativa dell’8 novembre 2023 predisposta dall’Ufficio Sanzioni Amministrative in riscontro all’incarico conferito dal Collegio il 27 settembre 2023 in sede di trattazione del procedimento in oggetto;
VISTA la nota con cui copia della Relazione Integrativa è stata trasmessa alle parti;
VALUTATE le memorie difensive prodotte in replica alla Relazione Integrativa presentate: i) dal Sig. Alessandro Cevenini con nota del 7 dicembre 2023; ii) dai Sig.ri Iacopo Corradi, Gianluca De Cicco ed Enrico Zobele con nota congiunta dell’8 dicembre 2023;
PRESO ATTO che il Sig. Probo Federico Passini non ha prodotto proprie controdeduzioni in replica alla Relazione Integrativa;
RITENUTE conclusivamente accertate le suddette violazioni oggetto di contestazione, come comprovato, in particolare, dal complesso delle seguenti circostanze:
– la notizia relativa alle stime preliminari dei risultati per l’esercizio 2017 e alla distribuzione del dividendo costituiva un’informazione privilegiata al più tardi dal 10/01/2018 e fino alla diffusione da parte di Azimut Holding del comunicato stampa, avvenuta il 15/01/2018 alle ore 9.59;
– la notizia relativa all’Operazione di rafforzamento costituiva un’informazione privilegiata al più tardi dal 10/01/2018 e fino alla diffusione da parte di Timone Fiduciaria del comunicato stampa avvenuta il 15/01/2018 alle ore 9.57;
– le risultanze istruttorie contengono una serie di indizi gravi, precisi e concordanti che forniscono evidenza del possesso e/o del consapevole utilizzo delle sopra descritte informazioni di natura privilegiata da parte dei soggetti sopramenzionati coinvolti nel presente procedimento;
VISTO l’art. 187-bis, comma 1, del TUF – vigente all’epoca dei fatti in esame – il quale prevede, per i casi di abuso di informazioni privilegiate, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di ventimila ed un massimo di tre milioni di euro7. Per i casi in cui – avuto riguardo alle qualità personali del colpevole, all’entità del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito ovvero per gli effetti prodottisi sul mercato – la sanzione si riveli inadeguata anche se applicata nel massimo edittale, il successivo comma 5 dello stesso art. 187-bis prevede che essa sia aumentata fino al triplo ovvero fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito;
VISTO l’art. 187-bis, comma 4, del TUF – vigente all’epoca dei fatti in esame – il quale prevede che la sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti;
VISTO l’art. 187-quater, comma 1, del TUF – vigente all’epoca dei fatti in esame – ai sensi del quale l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per fattispecie di abuso di informazioni privilegiate comporta, inoltre:
“a) l’interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;
b) l’interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e
controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;
c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell’articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell’incarico;
d) la sospensione dall’albo di cui all’articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede;
e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a)”;
VISTO l’art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, il quale prevede che “si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l’uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l’uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un’offerta per conto proprio o per conto di terzi.
2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un’altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un’altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:
a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un’altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l’acquisizione o la cessione; ovvero
b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un’altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.
3. Il ricorso a raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all’induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.
4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:
a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell’emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;
b) è una partecipazione al capitale dell’emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni;
c) ha accesso a tali informazioni nell’esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione; oppure
d) è coinvolto in attività criminali.
Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.
5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l’acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione“;
VISTO l’art. 10 del Regolamento (UE) n. 596/2014, il quale afferma che “si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un’altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione.
Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all’articolo 8, paragrafo 4,
2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l’induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate“;
VISTO l’art. 187-sexies del TUF, ai sensi del quale l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in casi della specie importa sempre la confisca del profitto dell’illecito e, qualora ciò non sia possibile, essa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente;
TENUTO CONTO, ai fini della determinazione della sanzione, dell’art. 194-bis del TUF, ai sensi del quale “Nella determinazione del tipo, della durata e dell’ammontare delle sanzioni previste dal presente decreto, la Banca d’Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:
a) gravità e durata della violazione;
b) grado di responsabilità;
c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d’Italia o la Consob;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;
g-bis) la criticità dell’indice di riferimento per la stabilità finanziaria;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
h- bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi”.
CONSIDERATO con riferimento ai predetti criteri, che assumono rilevanza gli elementi di seguito indicati:
– quanto alla gravità delle violazioni:
– queste hanno riguardato la comunicazione e l’utilizzo a fini di investimento di un’informazione di natura privilegiata che, al momento di commissione degli illeciti accertati, non era di dominio pubblico;
– le violazioni possono essere ritenute di media gravità; esse, in ogni caso, devono venire graduate tenendo in considerazione la natura di insider secondario dei soggetti che hanno posto in essere gli illeciti accertati nonché il ruolo eventualmente ricoperto nell’ambito societario da ciascuno di loro ed in particolare:
– il Sig. Iacopo Corradi era, all’epoca dei fatti, Managing Director di Azimut Capital Management SGR S.p.A. ed è venuto a conoscenza dell’informazione privilegiata in esame attraverso contatti intercorsi nell’ambito della propria attività lavorativa;
– il Sig. Gianluca De Cicco era, all’epoca dei fatti, consulente finanziario di Azimut Capital Management SGR S.p.A. e ricopriva il ruolo di responsabile delle gestioni patrimoniali in essere presso l’ufficio di Firenze e di responsabile di alcune linee di gestione;
– il Sig. Alessandro Cevenini era, all’epoca dei fatti, consulente finanziario di Azimut Capital Management SGR S.p.A., con la qualifica di Director all’interno della divisione Wealth Management, presso la filiale di Firenze;
– i Sig.ri Enrico Zobele e Probo Federico Passini non avevano specifici ruoli professionali in società facenti parte del gruppo Azimut, ma erano entrambi imprenditori e clienti di Azimut Capital Management SGR S.p.A. e, in particolare, del Team Corradi/Di Cicco;
– le condotte concretamente tenute da ciascun soggetto e le dirette conseguenze di tali condotte sull’operatività nei titoli oggetto delle informazioni privilegiate, devono essere messe in correlazione con l’entità degli investimenti posti in essere da ciascuno dei suddetti soggetti e della misura dei profitti realizzati in seguito ai comportamenti violativi posti in essere;
– quanto alla durata della violazione, le violazioni accertate sono state tutte poste in essere nel breve periodo temporale intercorrente tra l’11 ed il 12 gennaio 2018;
– le condotte illecite poste in essere da tutti i soggetti per i quali sono state accertate violazioni dall’art. 187-bis, commi 1 e 4, del D. Lgs. n. 58/1998 e degli artt. 8 e 10 del Regolamento (UE) n. 596/2014 nell’ambito del presente procedimento sono da qualificarsi come dolose, atteso che tutti i soggetti coinvolti nel presente procedimento erano in grado di riconoscere la natura privilegiata dell’informazione privilegiata in esame, ed erano, di conseguenza, in grado anche di cogliere i profili di illiceità connessi alla sua comunicazione a terzi ed al suo utilizzo;
– non appare possibile determinare con precisione dettagliata, sulla base degli atti, la capacità finanziaria dei Sig.ri Iacopo Corradi, Gianluca De Cicco, Enrico Zobele, Probo Federico Passini e Alessandro Cevenini. In ogni caso le evidenze raccolte in sede istruttoria mostrano come i Sig.ri Iacopo Corradi, Gianluca De Cicco, Enrico Zobele e Probo Federico Passini dispongano di rilevanti patrimoni personali (soprattutto gli ultimi due);
– a seguito dell’operatività posta in essere sul titolo Azimut:
– il Sig. Gianluca De Cicco ha conseguito un profitto pari a 35.124,00 euro;
– il Sig. Enrico Zobele ha conseguito un profitto pari a 39.788,06 euro, costituito dal plusvalore economico monetizzato:
– con la vendita del 15/01/2018 di 25.000 azioni (su complessive 49.500) e per un controvalore di 473.112,50 euro; azioni acquistate il 12/01/2018 per un controvalore di 417.637,50 euro;
– con le vendite dell’08/03/2019, del 14/03/2019 e del 21/03/2019 delle residue 24.500 azioni (su complessive 49.500) e per un controvalore di 355.424,55 euro; azioni acquistate il 12/01/2018 per un controvalore di 409.284,75 euro; plusvalore cui vanno aggiunti 20.043,26 euro pari al valore delle 1.361 azioni ricevute a titolo di dividendo;
– con la somma di 18.130 euro ricevuta a titolo di dividendo.
Sono infatti da considerarsi quale profitto dell’illecito anche le somme e i valori ricevuti da Enrico Zobele a titolo di dividendo sulle 24.500 azioni Azimut acquistate il 12/01/2018 e ancora presenti in portafoglio alla data di stacco della cedola.
Pertanto, il profitto di 39.788,06 euro deriva dalla seguente somma algebrica: 473.112,50 – 417.637,50 + 355.424,55 – 409.284,75 + 20.043,26 + 18.130;
– il Sig. Probo Federico Passini ha conseguito un profitto pari a 15.468,60 euro;
– il Sig. Alessandro Cevenini ha conseguito un profitto pari a 5.700,00 euro;
– non appare possibile determinare, sulla base degli atti, l’ammontare del vantaggio ottenuto dal Sig. Iacopo Corradi attraverso la violazione;
– non appaiono determinabili, sulla base degli atti, eventuali specifici pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;
– relativamente ai fatti oggetto di contestazione non si registrano forme di collaborazione con la Consob idonee ad incidere in senso attenuativo sulle sanzioni;
– nei confronti del Sig. Enrico Zobele non risultano sanzioni applicate dalla Consob per violazioni in materia finanziaria negli ultimi cinque anni;
– nei confronti dei Sig.ri Iacopo Corradi, Gianluca De Cicco, Probo Federico Passini e Alessandro Cevenini non risultano sanzioni applicate in precedenza dalla Consob per violazioni in materia finanziaria;
– lettera g-bis) irrilevante ai fini della determinazione delle sanzioni;
– non risultano in atti potenziali conseguenze sistemiche delle violazioni; né misure adottate dai responsabili delle violazioni, successivamente alle violazioni stesse, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi.
SULLA BASE di quanto precede, nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante;
D E L I B E R A:
L’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative, delle quali è contestualmente ingiunto il pagamento:
1) nei confronti del Sig. Iacopo Corradi, nato a Siena l’8 aprile 1973 e [… omissis …]:
– in relazione all’accertata violazione dell’art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/19988 e dall’art. 10 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso delle informazioni privilegiate relative alle stime preliminari dei risultati per l’esercizio 2017 e l’avvio dello studio dell’Operazione di rafforzamento, delle quali conosceva o poteva conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato, comunicato a Gianluca De Cicco, Enrico Zobele e Probo Federico Passini, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio, le suddette informazioni, sanzione amministrativa pari a € 100.000;
– sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria complessiva, di cui all’art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, pari a mesi 10;
– trasmissione del provvedimento sanzionatorio all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari.
2) nei confronti del Sig. Gianluca De Cicco, nato Roma il 22 dicembre 1968 e [… omissis …]:
– in relazione alla accertata violazione dell’art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/19989 e dall’art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso delle informazioni privilegiate relative alle stime preliminari dei risultati per l’esercizio 2017 e l’avvio dello studio dell’Operazione di rafforzamento, delle quali conosceva o poteva conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato, l’11/01/2018, tramite Bank Vontobel AG, 20.000 azioni Azimut per conto proprio e 5.000 azioni Azimut in qualità di Portfolio Manager per conto della gestione patrimoniale cointestata a Ferdinando Paolo Albini e Renata Herschmann, utilizzando le suddette informazioni, sanzione amministrativa pari a € 100.000;
– sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all’art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, pari a mesi 10;
– trasmissione del provvedimento sanzionatorio all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari.
3) nei confronti del Sig. Enrico Zobele, nato a Trento il 30 dicembre 1950 e […omissis…]:
– in relazione alla accertata violazione dell’art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/199810 e dall’art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso delle informazioni privilegiate relative alle stime preliminari dei risultati per l’esercizio 2017 e l’avvio dello studio dell’Operazione di rafforzamento, delle quali conosceva o poteva conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato, il 12/01/2018, tramite Intesa Sanpaolo PB, 49.500 azioni Azimut per conto proprio e 10.000 azioni Azimut tramite Unicredit per conto della moglie Ivana Trentinaglia, sul cui conto disponeva di delega ad operare, utilizzando le suddette informazioni, sanzione amministrativa pari a € 120.000;
– sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all’art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, pari a mesi 12.
4) nei confronti del Sig. Probo Federico Passini, nato a Prato il 10 agosto 1948 e […omissis…]:
– in relazione alla accertata violazione dell’art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/199811 e dall’art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso delle informazioni privilegiate relative alle stime preliminari dei risultati per l’esercizio 2017 e l’avvio dello studio dell’Operazione di rafforzamento, delle quali conosceva o poteva conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato, il 12/01/2018, tramite FinecoBank, 7.000 azioni Azimut, utilizzando le suddette informazioni, sanzione amministrativa pari a € 70.000;
– sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all’art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, pari a mesi 7.
5) nei confronti del Sig. Alessandro Cevenini, nato a Livorno il 28 aprile 1971 e […omissis…]:
– in relazione alla accertata violazione dell’art. 187-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 58/199812 e dall’art. 8 del Regolamento (UE) n. 596/2014, per avere egli, in possesso delle informazioni privilegiate relative alle stime preliminari dei risultati per l’esercizio 2017 e l’avvio dello studio dell’Operazione di rafforzamento, delle quali conosceva o poteva conoscere in base a ordinaria diligenza il carattere privilegiato, acquistato, il 12/01/2018, tramite Banca Mediolanum, 2.500 azioni Azimut, utilizzando le suddette informazioni, sanzione amministrativa pari a € 50.000;
– sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all’art. 187-quater, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, pari a mesi 5;
– trasmissione del provvedimento sanzionatorio all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari.
Ai sensi dell’art. 187-sexies del TUF, è disposta la confisca dei beni dei seguenti soggetti fino alla concorrenza del valore del profitto dell’illecito contestato:
– Sig. Gianluca De Cicco, sino alla concorrenza di un valore pari a 35.124,00 euro;
– Sig. Enrico Zobele, sino alla concorrenza di un valore pari a 39.788,06 euro;
– Sig. Probo Federico Passini, sino alla concorrenza di un valore pari a 15.468,40 euro;
– Sig. Alessandro Cevenini, sino alla concorrenza di un valore pari a 5.700,00 euro.
Il pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui sopra deve essere effettuato mediante il modulo allegato, entro il termine di trenta giorni (di sessanta giorni se l’interessato risiede all’estero) dalla notifica del presente provvedimento.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, le somme dovute per le sanzioni irrogate sono maggiorate di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, tramite invio di copia del modello attestante il versamento effettuato, al seguente indirizzo: Consob, via G. Martini n. 3 – 00198 Roma oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected].
La presente delibera è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d’Appello competente per territorio ai sensi dell’art 187-septies, comma 4, del TUF.