Il chiarimento dovuto DA ADVISOR

L’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 343/E del 4 agosto 2008, a seguito di istanza presentata da un’associazione di categoria, si è espressa in senso positivo sulla possibilità di applicare al servizio di consulenza in materia di investimenti il regime di esenzione IVA previsto dall’art. 10, primo comma n. 4 e 9 del DPR n. 633/1972.
In via preliminare l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei nuovi contenuti dell’attività di consulenza previsti dall’art. 52 della Direttiva 2006/73 CE, ha rilevato che detta attività non rappresenta una prestazione accessoria ex art. 12 del DRP 633/1972, così come definita dalla precedente prassi amministrativa (vedi Risoluzione n. 230/E del 15 luglio 2002) e dalle sentenze della Corte di giustizia europea (vedi sentenza C 76/99), in quanto non appare destinata “ad integrare o completare l’operazione di negoziazione resa al cliente finale e dunque non può essere qualificata in quanto tale attività accessoria alle operazioni di negoziazione”.
 
Ciò premesso, l’amministrazione finanziaria ha osservato che risulta astrattamente possibile ricondurre il servizio di consulenza tra le operazioni relative a valori mobiliari esenti ai sensi dell’art. 10, primo comma n. 4 del DPR 633/1972 considerato che si tratta di attività che può portare a una modifica nella situazione giuridico-finanziaria del cliente qualora si perfezioni il contratto in conseguenza delle raccomandazioni fornite dal consulente.
La stessa Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha precisato che l’attività di consulenza in materia di investimenti è stata considerata dalla MIFiD quale servizio di investimento in quanto abbia per oggetto una o più operazioni relative a un determinato strumento finanziario e pertanto tale attività è più correttamente inquadrabile fra quelle svolte dai soggetti abilitati nell’ambito della proposta di investimento resa al cliente. Ne deriva pertanto che le prestazioni di consulenza, sempreché siano strettamente collegate a un’operazione di negoziazione, devono essere assimilate alle prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato esenti ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 9) e 4) del DPR 633/1972.
 
Nella Risoluzione interpretativa in esame si ribadisce in più parti che condizione necessaria per estendere il regime di esenzione dell’IVA alla consulenza è che la stessa sia correlata a un’operazione di negoziazione; sembra pertanto che la relazione che deve intercorrere tra il consiglio e l’operazione finanziaria non rilevi ai fini del regime di esenzione nei casi di investimenti da effettuarsi al di fuori dei servizi di negoziazione forniti dagli intermediari. 
Se così fosse la raccomandazione volta alla sottoscrizione di uno strumento finanziario in fase di collocamento non sarebbe considerata una prestazione esente.
 
Si ritiene tuttavia che al termine “negoziazione” non debba essere attribuito il significato giuridico che lo qualifica come specifico servizio di investimento e che l’Agenzia delle Entrate ne abbia fatto uso per riferirsi in generale ad ogni operazione di investimento-disinvestimento che può essere effettuata dal cliente qualora decida di realizzare il consiglio del consulente. Del resto è la stessa amministrazione finanziaria a riportare nelle premesse delle Risoluzione il contenuto dell’art. 52 della direttiva 2006/73 ricordando che, nello svolgimento del servizio di consulenza, le raccomandazioni possono avere per oggetto l’acquisto, la vendita, la sottoscrizione, lo scambio, il riscatto e la detenzione di uno strumento finanziario e quindi operazioni che possono essere realizzate anche mediante servizi di investimento diversi dalla negoziazione.
Il consiglio del consulente dovrebbe essere considerato prestazione esente ai fini IVA anche quando si limiti a raccomandare il mantenimento nel portafoglio di uno strumento finanziario (detenzione) già precedentemente acquistato dal cliente, ovvero a non esercitare un diritto previsto dallo stesso strumento finanziario e quindi non sia collegato necessariamente ad una operazione di compravendita. 

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