Fee only: basta autonomi e scf, Ascofind spinge per una nuova denominazione

L’assemblea degli associati di Ascofind, riunita in data 12 dicembre 2024, ha approvato la seguente delibera:

  1. Gli associati di Ascofind concordano con la necessità di giungere a una formulazione della denominazione dei “consulenti finanziari” condivisa, chiara e completa, affinché il pubblico dei risparmiatori possa facilmente riconoscere e comprendere le caratteristiche dei soggetti professionali autorizzati a svolgere il servizio di consulenza in materia di investimenti.
  2. L’Associazione, quindi, accoglie con favore l’invito ad un confronto costruttivo, di cui si è fatta promotrice Anasf con la mozione approvata dal Congresso nel mese di novembre 2024, tra le associazioni rappresentative dei consulenti finanziari in seno all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari (OCF). Gli associati di Ascofind conferiscono delega ai rappresentanti dell’Associazione per la partecipazione ad incontri e discussioni con le altre Associazioni richiedendo di relazionare in merito agli esiti nel corso della prossima Assemblea.
  3. Nell’ambito della discussione sulla rivisitazione della denominazione dei “consulenti finanziari” contenuta nell’art. 31, comma 4, del Testo unico della Finanza, gli associati di Ascofind ritengono opportuno proporre la modifica dei termini di “consulente finanziario autonomo” e di “società di consulenza finanziaria”, rispettivamente, con “consulente finanziario indipendente” e “società di consulenza finanziaria indipendente”. Alla base di tale proposta vi è la considerazione che i consulenti finanziari autonomi e gli esponenti delle società di consulenza finanziaria sono tenuti, a norma di legge, ad essere in possesso del requisito di indipendenza, di cui all’art. 5 del Decreto 24 dicembre 2008, n. 206 e all’art. 3 e segg. del Decreto del 05 aprile 2012, n. 66, al fine di poter essere iscritti nelle rispettive sezioni dell’Albo dei consulenti finanziari ed esercitare la propria attività. Tale obbligo normativo caratterizza i consulenti autonomi e gli esponenti delle società di consulenza finanziaria ed è quindi opportuno che tale qualificazione sia immediatamente percepibile da parte del pubblico dei risparmiatori.
  4. In aggiunta al requisito soggettivo di indipendenza, i consulenti autonomi e le società di consulenza finanziaria esercitano esclusivamente una consulenza su base indipendente: sono tenuti ad esaminare un’ampia gamma di soluzioni possibili di investimento nell’interesse del cliente e non ricevono in alcun modo incentivi da parte di terzi sugli strumenti finanziari raccomandati ai clienti.
  5. Al fine di prevenire qualsiasi tipo di confusione tra i soggetti che operano nel settore della consulenza finanziaria, gli associati di Ascofind ritengono che, in ogni contesto, il termine “consulente finanziario indipendente” o “società di consulenza finanziaria indipendente” possa essere utilizzato solo dai soggetti in possesso del richiamato requisito di indipendenza.

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