Un anno di MiFID, informativa rischiosa

Al fine di dare attuazione a tale principio la Consob, con il Regolamento 11522/98, aveva disposto:
l l’obbligo di acquisire una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi di investimento, propri o di terzi, offerti, adeguata al tipo di prestazione effettuata, conoscenza ritenuta necessaria per svolgere professionalmente il servizio nei confronti del cliente, indicando i prodotti adeguati e informandolo sulle caratteristiche dei prodotti e servizi offerti (art. 26);
l l’obbligo di astenersi dall’effettuare o consigliare operazioni se non dopo aver fornito agli investitori informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o servizio necessarie per effettuare consapevoli scelte di investimento (art. 28).
 
I suddetti obblighi non risultano più presenti nel nuovo Regolamento Intermediari che si limita a prevedere un’informativa che contenga una descrizione generale sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari trattati, sulle caratteristiche del tipo di strumento finanziario interessato e sui relativi rischi, informativa da rendere all’investitore prima dell’inizio della prestazione dei servizi di investimento
 
Trattandosi di informazioni preventive non possono riferirsi agli specifici prodotti finanziari che potranno essere acquistati dal cliente nel corso del rapporto ma, come precisato dalla stessa Consob, alle diverse tipologie di prodotto (ad esempio obbligazioni strutturate, fondi azionari, ecc…) che il cliente avrà la possibilità di acquistare per il tramite dell’intermediario. Manca pertanto nel nuovo quadro regolamentare una disposizione che imponga come in passato di fornire, nel corso del rapporto, informazioni sulle specifiche operazioni richieste dai clienti o suggerite agli stessi, sul presupposto che l’intermediario sia dotato di un’adeguata conoscenza su tutti i prodotti finanziari trattati. 
 
L’assenza del summenzionato obbligo informativo potrà rendere meno agevole per gli investitori la prova dell’inadempimento degli intermediari nelle cause di risarcimento danni promosse nei confronti degli intermediari per fatti verificatisi dopo l’entrata in vigore della MiFID
 
E’ noto che sino ad ora in diversi casi i tribunali hanno accolto le richieste risarcitorie dei risparmiatori per violazione dell’art. 28, comma 2, del Regolamento 11522/98, contestando agli intermediari di non aver fornito sufficienti informazioni sulla natura e sui rischi relativi agli investimenti. 
 
Si pensi in proposito alle cause relative ai default di titoli di debito ove si è accertata la responsabilità degli operatori nello svolgimento dei servizi di ricezione e trasmissione ordini e di negoziazione per omessa informativa in merito alla capacità di credito degli emittenti non necessariamente classificati da un rating. 
 
D’ora in avanti la clientela che contesti agli intermediari di non aver ricevuto sufficienti elementi informativi sulle operazioni finanziarie dovrà limitarsi a rilevare la violazione del dovere generale di informare sempre adeguatamente l’investitore o dell’obbligo, ancora più generale, di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.
 
Restano invece invariati i doveri informativi nell’ipotesi di collocamento di prodotti finanziari sul mercato primario. 
E’ la disciplina relativa all’offerta al pubblico, e non quella sui servizi di investimento, a imporre agli offerenti (e quindi anche ai collocatori), l’obbligo di mettere a disposizione degli investitori, prima della sottoscrizione, il prospetto informativo concernente le caratteristiche e i rischi dell’investimento fornendo un’informativa adeguata sulle operazioni proposte. 

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