I promotori finanziari, entrano in tribunale. Come periti

Prima dell’arrivo della normativa europea ai promotori era, infatti, inibita la possibilità, come tutti sappiamo, di offrire consulenza in materia d’investimenti.

Anche se a prima vista sembra paradossale quel divieto, che riguardava chiaramente la prestazione della consulenza indipendente agli investitori, veniva esteso nella lettura data da Consob a qualsiasi attività di assistenza, compresa, incredibilmente, anche quella prestata ai giudici. Ora, invece, il pf può diventare consulente tecnico, ovviamente remunerato.

Un organo al quale un magistrato può rivolgersi nello svolgimento della propria attività, quando l’oggetto della lite implichi questioni non facilmente risolvibili in base alla sua esperienza. In pratica il consulente tecnico diventa uno degli ausiliari del giudice: proprio per questi motivi deve essere una persona con particolare competenza in un determinato settore, ed è chiamata a esprimere pareri, anche se non esercita mai attività decisoria che spetta, ovviamente, al magistrato.

Per individuare i consulenti tecnici il giudice generalmente si avvale dell’albo dei periti che è un registro nel quale sono iscritti i nomi degli individui, muniti di particolari competenze professionali e tecniche. L’unico problema è che accedere all’albo, istituito presso ogni tribunale, non è per gli intermediari così semplice. Infatti alcuni uffici, soprattutto nei piccoli comuni, a volte oppongono delle resistenze, non “riconoscendo ai promotori la necessaria professionalità”. Il consiglio che possiamo dare agli intermediari è di insistere poiché dal punto di vista tecnico l’iscrizione all’albo è possibile se sussistono particolari requisiti: competenza tecnica e specchiata condotta morale.

Caratteristiche che, senza dubbio, fanno parte del bagaglio del pf.

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