Promotori Finanziari – L'enigma della conservazione dei documenti

Un enigma ci sta angosciando. Per quanti anni un promotore deve conservare i documenti?

Secondo Consob i promotori sono tenuti a conservare “ordinatamente per almeno cinque anni, nei luoghi comunicati ai sensi dell’articolo 85 92-bis, copia della documentazione riguardante i contratti promossi per suo tramite; altri documenti sottoscritti dagli investitori; corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il promotore ha operato nel corso del tempo”.

Proprio per questo motivo le reti di intermediazione e i singoli promotori hanno provveduto ad ordinare gli armadi previsti per la conservazione dei documenti inerenti il carteggio con la clientela ed i contratti stipulati.

Il termine per custodirli, dunque, è tassativo: cinque anni. Tutto chiaro? Assolutamente no.
 
Nel caso di un contenzioso legale con un cliente la normativa vigente fissa un termine temporale oltre il quale subentra la prescrizione, che estingue il reato. Nel caso  in cui la legge non disponga nulla in ordine al periodo di tempo necessario ai fini della prescrizione, si applica il termine della normativa ordinaria, che è di dieci anni.

Quindi, in conclusione, per quanti anni il promotore è tenuto a conservare la documentazione: cinque o dieci anni ? Secondo Consob la prima ipotesi. Un consiglio ai promotori, tuttavia, se riuscite a conservarli 10 anni forse è meglio…

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