Consulenti finanziari, training class: mettetevi alla prova con gli investimenti in fondi

RISPOSTA “D” – La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, a proposito delle tecniche di comunicazione a distanza, era quella contraddistinta dalla lettera D. La riproponiamo qui di seguito.

Ai sensi degli articoli 81 e 39 della delibera Consob 16190/2007, nell’effettuare la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza del servizio di gestione di portafogli, un intermediario a ciò abilitato:

A: non è tenuto a conoscere il livello di istruzione dei clienti nei confronti dei quali viene effettuata la promozione e il collocamento
B: deve comunque mandare un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede a casa del cliente, nel caso egli sia classificabile come cliente al dettaglio
C: deve comunque mandare un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede a casa del cliente
D: deve ottenere dai clienti informazioni in merito ai loro obiettivi di investimento

NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei consulenti finanziari riguarda gli investimenti in fondi. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.

Per una persona fisica, fiscalmente residente in Italia, i proventi derivanti dall’investimento in quote di fondi mobiliari di diritto italiano, detenute non in regime di impresa:

A: non scontano nessun tipo di tassazione
B: devono essere esposti in dichiarazione dei redditi
C: nessuna delle alternative è corretta
D: non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi

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