Quando manipolare il mercato costa caro anche per piccoli guadagni

Domanda. Un cliente mi ha confessato di essere stato “pizzicato” per aver manipolato il book di due emissioni di BTP in fase di apertura e, sfruttando una piccola differenza tra i mercati Mot e Tlx, è riuscito con una serie di operazioni a portare a casa un guadagno di tremila euro circa. Il problema è che gli è arrivata una sanzione di 100.000 euro ed è disperato. Cosa può fare?

G.M., Milano
Risposta. Se non è in grado dimostrare la legittimità delle operazioni può fare ben poco. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato infatti l’articolo 187-ter, comma 3 lettera a) del Testo Unico della Finanza sanziona, tra le varie ipotesi di manipolazione del mercato, con una sanzione amministrativa pecuniaria tra 100.000 e 25.000.000 di euro chiunque ponga in essere:
a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l’azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anomalo o artificiale;
c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
Il comma 5 dispone che per i casi in cui -avuto riguardo alle qualità personali del colpevole, all’entità del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito ovvero agli effetti prodottisi sul mercato- la sanzione si riveli inadeguata anche se applicata nel massimo edittale, dispone che essa sia aumentata fino al triplo ovvero fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito.
Inoltre, l’articolo 187-sexies dispone che l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in relazione alla fattispecie in oggetto importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo e, qualora ciò non sia possibile, essa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente;
I centomila euro, quindi, rappresentano la sanzione minima possibile. Sanzione che comporta automaticamente anche la confisca delle somme individuate come guadagno illecito frutto delle operazioni contestate.
L’articolo 187-quater prevede pure la sanzione interdittiva accessoria obbligatoria della perdita dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, oltre che per i revisori e i promotori finanziari (ora consulenti finanziari. N.d.r), nonché dell’incapacità ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a trentasei mesi.

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