Domanda. Un cliente mi ha confessato di essere stato “pizzicato” per aver manipolato il book di due emissioni di BTP in fase di apertura e, sfruttando una piccola differenza tra i mercati Mot e Tlx, è riuscito con una serie di operazioni a portare a casa un guadagno di tremila euro circa. Il problema è che gli è arrivata una sanzione di 100.000 euro ed è disperato. Cosa può fare?
G.M., Milano
Risposta. Se non è in grado dimostrare la legittimità delle operazioni può fare ben poco. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato infatti l’articolo 187-ter, comma 3 lettera a) del Testo Unico della Finanza sanziona, tra le varie ipotesi di manipolazione del mercato, con una sanzione amministrativa pecuniaria tra 100.000 e 25.000.000 di euro chiunque ponga in essere:
a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l’azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari a un livello anomalo o artificiale;
c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
Il comma 5 dispone che per i casi in cui -avuto riguardo alle qualità personali del colpevole, all’entità del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito ovvero agli effetti prodottisi sul mercato- la sanzione si riveli inadeguata anche se applicata nel massimo edittale, dispone che essa sia aumentata fino al triplo ovvero fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall’illecito.
Inoltre, l’articolo 187-sexies dispone che l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in relazione alla fattispecie in oggetto importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo e, qualora ciò non sia possibile, essa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente;
I centomila euro, quindi, rappresentano la sanzione minima possibile. Sanzione che comporta automaticamente anche la confisca delle somme individuate come guadagno illecito frutto delle operazioni contestate.
L’articolo 187-quater prevede pure la sanzione interdittiva accessoria obbligatoria della perdita dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, oltre che per i revisori e i promotori finanziari (ora consulenti finanziari. N.d.r), nonché dell’incapacità ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a trentasei mesi.
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