Consulenti finanziari, training class: mettetevi alla prova con la risoluzione del contratto

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di Chiara Merico 2 Gennaio 2017 | 13:02
La risposta esatta alla domanda pubblicata venerdì, a proposito degli investimenti azionari, era quella contraddistinta dalla lettera B.

RISPOSTA “B” – La risposta esatta alla domanda pubblicata venerdì, a proposito degli investimenti azionari, era quella contraddistinta dalla lettera B. La riproponiamo qui di seguito.

Un operatore ha in portafoglio un paniere di titoli azionari la cui composizione è piuttosto prossima a quella dell’indice Ftse Mib. Se questi aggiunge alla sua posizione in azioni l’acquisto di una call sull’indice Ftse Mib e l’acquisto di un future sullo stesso indice, allora:

A: l’operatore è un hedger
B: l’operatore è uno speculatore
C: l’operatore è un arbitraggista
D: non vi sono informazioni sufficienti per stabilire se l’operatore sia un arbitraggista, un hedger o uno speculatore

NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei consulenti finanziari riguarda la risoluzione del contratto. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.

La risoluzione del contratto per inadempimento:

A: non ha mai effetto retroattivo tra le parti
B: ha sempre effetto retroattivo tra le parti, anche nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione si estende alle prestazioni già eseguite
C: non ha mai effetto retroattivo tra le parti, fatta eccezione per il solo caso di contratti a esecuzione immediata aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili di particolare valore
D: ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti a esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite

 

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