RISPOSTA “B” – La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, a proposito degli investimenti in azioni, era quella contraddistinta dalla lettera B. La riproponiamo qui di seguito.
Si consideri un cliente al dettaglio che si rivolge a una banca per acquistare delle azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano. In tale situazione, in base all’articolo 43 della delibera Consob 16190, l’operazione:
A: non può essere effettuata secondo la modalità di “mera esecuzione”, in quanto il cliente è un cliente al dettaglio
B: può essere effettuata secondo la modalità di “mera esecuzione” se risultano rispettate tutte le altre condizioni previste
C: può essere effettuata secondo la modalità di “mera esecuzione” poiché i titoli azionari appartengono alla categoria degli strumenti complessi
D: non può essere effettuata secondo la modalità di “mera esecuzione”, in quantol’azione è negoziata in un mercato regolamentato
NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei consulenti finanziari riguarda l’offerta fuori sede Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.
Secondo l’articolo 78 della Delibera Consob 16190/2007, nell’attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari, di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari, le imprese di investimento e le banche si devono avvalere di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede?
A: Solo nel caso in cui l’impresa di investimento non abbia più di dieci dipendenti e la banca sia costituita in forma giuridica di società di persone
B: No, mai
C: Sì, per adempiere le prescrizioni relative alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori
D: Solo nel caso in cui l’impresa di investimento non abbia propri dipendenti e labanca sia costituita in forma giuridica di srl