Niente paura, la firma biometrica è sicura

Domanda. La banca con cui lavoro sta adottando la firma biometrica, sostituendo in maniera definitiva i moduli cartacei e dotando tutte le agenzie ed i collaboratori di appositi tablet. Alcuni clienti sono intimoriti dalla novità. Come posso tranquillizzarli?

P.E., Firenze

 

Risposta. Il sistema di riconoscimento è assai sicuro e molto ben disciplinato ma in ogni caso il cliente non è obbligato ad aderirvi. La prima autorizzazione del Garante Privacy riguardo la firma biometrica in banca, che non è la semplice firma su tablet, risale al 31 gennaio del 2013. La firma biometrica si differenzia della normale e ormai consuetudinaria firma elettronica grafometrica che sempre più siamo invitati ad apporre su tablet appunto e non più su carta.

I dati grafometrici, vale a dire quei dati comportamentali legati al gesto della sottoscrizione, infatti possono essere utilizzati come strumento di riconoscimento di un soggetto che abbia in precedenza provveduto a depositare alcuni “specimen”. Le caratteristiche biometriche di natura comportamentale rilevate dal sistema nel momento in cui l’interessato appone la propria firma autografSportello Advisorya sono il ritmo, la velocità, la pressione, l’accelerazione ed il movimento. Il sistema autorizzato dal Garante prevede che, per creare lo specimen, il cliente scriva più volte la propria firma su un apposito tablet. In questo modo vengono rilevati i dati biometrici che vengono inviati a uno specifico server che li converte in una sequenza di caratteri. Tale sequenza viene memorizzata e archiviata e da quel momento in avanti viene utilizzata come parametro di confronto.

In caso di esito positivo, il confronto tra la stringa “specimen” e quella corrente permette l’autenticazione dell’utente presso un certificatore di firma digitale, consentendo l’avvio della procedura di sottoscrizione con firma digitale del documento visionato. Si tratta quindi di una procedura a due fasi che consente di identificare con rigore la clientela ai fini della normativa antiriciclaggio e di creare un consistente baluardo contro i furti di identità. L’adozione della firma biometrica non è obbligatoria, ed anzi presuppone il consenso libero e informato del cliente. Infatti, nel caso quest’ultimo ritenga di non consegnare alla banca i propri dati biometrici, può negare il consenso e chiedede che si ricorra a sistemi alternativi di riconoscimento.

Il sistema di acquisizione dei dati biometrici non deve rilevare, nemmeno accidentalmente, eventuali patologie del cliente, e le informazioni acquisite devono essere cancellate in tempi brevi una volta che il cliente decida di recedere dall’utilizzo. Venendo al valore giuridico delle sottoscrizioni, questo è in linea con quanto prevede l’articolo 2702 del Codice Civile (vale come la firma scritta su carta, quindi) ed assolve ai requisiti di forma ad probationem e ad substantiam richiesti dalla legge.

L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare salvo che questi ne disconosca l’uso dandone prova contraria. La presunzione può essere superata con ogni mezzo, prove testimoniali e presunzioni contrarie incluse. Infine è anche possibile il formale disconoscimento della firma digitale ai sensi dell’articolo 214 del Codice di Procedura Civile.

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