Una visione distorta

Quando sento parlare di progressiva affermazione dei diritti dell’investitore e di interventi regolamentari sempre più mirati ad assicurare un’operatività trasparente degli intermediari, guardo il mio interlocutore e mi chiedo se fa finta o se crede davvero a quello che dice. Il più delle volte, e la cosa mi preoccupa perché è sintomo di notevole ignoranza, temo ricorra la seconda delle ipotesi.

Solo un osservatore superficiale o interessato può sostenere che nel nostro sistema ci sia stato dalla riforma del 1991 ad oggi un progresso nella tutela del cliente e, di conseguenza, del mercato. Personalmente ritengo che ogni meccanismo che tutela il cliente e garantisce la trasparenza sia sintomo di un sistema sano, ma mi rendo perfettamente conto che lo smantellamento delle regole a tutela dell’investitore è stato il risultato dell’affermarsi del pensiero unico dell’industria (accolto supinamente dalle autorità di vigilanza competenti) che vuole solo delle regole che consentano i più ampi vantaggi all’intermediario.

E’ una visione miope in quanto l’interesse di tutti gli operatori dovrebbe essere quello di permettere a chiunque di verificare la correttezza dell’operato proprio e altrui e non quello di poter imbrogliare le carte a proprio vantaggio. Tuttavia è la visione che si è affermata e cercherò di dimostrarlo oltre ogni dubbio tornando, più in profondità, su un argomento trattato fugacemente in questa sede poco più di un anno fa. Basterà un brevissimo excursus sulle norme regolamentari che, nel corso degli anni, hanno disciplinato il diritto del cliente di accesso alla documentazione relativa alla sua operatività:

a) il primo intervento è quello di cui al regolamento approvato con deliberazione Consob n. 5387 del 2 luglio 1991 che all’art 23 disponeva: “Gli Intermediari autorizzati, su richiesta del cliente o di un suo rappresentante, sono tenuti a rendere disponibili agli stessi, nel termine di 10 giorni lavorativi, la documentazione e le registrazioni di cui al presente regolamento che lo riguardano. L’obbligo di cui al comma 1 può essere soddisfatto mediante consegna o invio al cliente o al suo rappresentante e a spese del cliente stesso, di copia della documentazione e delle registrazioni richieste, accompagnata da una nota da cui risulti esplicitamente: 1) l’elenco dei documenti e delle registrazioni inviate; 2) che le copie dei documenti e delle registrazioni inviate sono conformi agli originali conservati presso la società”.


b) Nel regolamento successivo, approvato con deliberazione Consob n. 8850 del 9 dicembre 1994 la disposizione viene riproposta con formulazione del tutto identica nell’art.17.

c) La prima svolta arriva nel 1998 con l’entrata in vigore del regolamento adottato con delibera Consob n. 11522 dell’1 luglio 1998 che così dispone, al comma 5 dell’art. 28: “Gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente a disposizione dell’investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute”.
Si passa quindi da un regime in cui il cliente può ottenere l’accesso ai documenti che lo riguardano entro 10 giorni ad uno nel quale non c’è più alcun termine.
Mai è arrivata dalla Consob un’indicazione su cosa significasse quel “sollecitamente”, né mi risulta che siano molti gli intermediari sanzionati per ritardi nella consegna di documentazione. Atteso che i regolamenti prevedono esplicitamente che l’intermediario è obbligato a dotarsi di sistemi e procedure tali da poter ricostruire in qualsiasi momento l’attività svolta, non si capisce che senso abbia avuto la modifica se non quello di svilire i diritti del cliente: è evidente che 10 giorni sono un tempo lungo per questo settore, ma ragionevole; “sollecitamente” ha significato attendere anche 6 mesi.

d) Infine, con l’entrata in vigore della MiFID, è arrivato il regolamento approvato con deliberazione 29 ottobre 2007 n. 16190 che ha del tutto abolito il diritto all’accesso.
Possiamo star certi che non si è trattato di una dimenticanza: in sede di consultazione pubblica sul regolamento congiunto Consob-Banca d’Italia la cosa è stata fatta rilevare in modo chiaro, tuttavia nessuno si è mosso. Il diritto di accesso è morto e l’unica speranza è che lo resusciti, come sempre,
la giurisprudenza.


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