Consulenti finanziari, training class: mettetevi alla prova con la cancellazione dall’albo

RISPOSTA “A” – La risposta esatta alla domanda pubblicata ieri, a proposito delle assicurazioni, era quella contraddistinta dalla lettera A. La riproponiamo qui di seguito.

L’assicurazione è quel contratto con il quale l’assicuratore, dietro il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere:

A: l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro
B: il contraente, entro i limiti convenuti, del danno a esso prodotto da un sinistro
C: il contraente, entro i limiti convenuti, del danno prodotto all’assicurato da un sinistro
D: l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno prodotto al beneficiario da un sinist

NUOVO QUESITO – La domanda di oggi nell’ambito della nostra training class dedicata alla formazione dei consulenti finanziari riguarda la cancellazione dall’albo. Mettetevi alla prova e tornate domani a verificare la risposta.

Secondo l’art. 102 della delibera Consob 16190, l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari procede senza indugio alla cancellazione del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede dall’albo a seguito di mancato pagamento del contributo di vigilanza:

A: trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione sull’Albo del relativo provvedimento da parte della Consob
B: al ricevimento della relativa richiesta da parte della Associazione nazionale dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede
C: al ricevimento della relativa comunicazione da parte della Consob
D: trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione sull’Albo del relativo provvedimento da parte dell’Organismo stesso

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