Albo consulenti, ecco il decreto integrale

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto in particolare l’articolo 18-bis del citato decreto legislativo, ai sensi del quale il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d’Italia e la Consob, stabilisce i requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali da possedersi da parte delle persone fisiche per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;
Sentita la Banca d’Italia;
Sentita la Consob;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 12 maggio 2008;
Vista la nota prot. n. 11049 del 1 ottobre 2008, con la quale, ai sensi dell’articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «Albo»: l’albo delle persone fisiche consulenti finanziari di cui all’articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) «consulenti finanziari»: le persone fisiche di cui all’articolo 18-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) «consulenza in materia di investimenti»: il servizio di investimento di cui all’articolo 1, comma 5-septies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
d) «emittenti e intermediari»: gli emittenti prodotti finanziari, i soggetti abilitati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, le società di cui all’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, la società Poste Italiane autorizzata alla prestazione di servizi di investimento ai sensi degli articoli 2 e 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e ogni altro soggetto che intermedia risorse finanziarie attraverso prodotti finanziari, qualunque sia il Paese in cui tali soggetti hanno la propria sede;
e) «Organismo»: l’organismo di cui all’articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2.

Requisiti di professionalità
1. Per l’iscrizione all’Albo è necessario un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto dalla legge o un titolo di studio estero equipollente, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell’Organismo.
2. Ai fini dell’iscrizione all’Albo occorre, altresì, possedere un’adeguata conoscenza specialistica in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, e individuate dall’Organismo. La conoscenza adeguata è accertata tramite una prova valutativa indetta dall’Organismo, secondo le modalità da questo stabilite.
3. Sono esonerati dalla prova valutativa di cui al comma 2:
a) i promotori finanziari regolarmente iscritti al relativo albo che, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all’Albo, hanno esercitato la propria attività professionale per conto di soggetti abilitati che nei medesimi periodi hanno svolto attività di consulenza in materia di investimenti;
b) i quadri direttivi di terzo e quarto livello di soggetti abilitati che, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all’Albo, sono stati addetti al servizio di consulenza in materia di investimenti ovvero il personale preposto ad una dipendenza o ad un’altra unità operativa di un soggetto abilitato, o comunque responsabile della stessa, addetto al servizio di consulenza in materia di investimenti;
c) gli agenti di cambio.
4. Ai fini dell’esonero dalla prova valutativa, i soggetti di cui al comma 3 producono la documentazione attestante l’esercizio dell’attivita’ professionale. La documentazione da produrre per l’attestazione del possesso dei requisiti professionali di cui alle lettere a) e b) del comma 3 deve includere la dichiarazione di un rappresentante del soggetto abilitato attestante l’ufficio al quale il richiedente l’iscrizione all’Albo è stato addetto, le mansioni ricoperte e il relativo periodo di svolgimento.
5. Per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo, i consulenti finanziari sono tenuti all’aggiornamento professionale nelle materie di cui al comma 2, nella misura e secondo le modalità stabilite dalla Consob con regolamento ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 5, lettera g), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

COMMENTO:
Nel definire i requisiti di professionalità per accedere al nascituro albo dei consulenti finanziari l’art. 2 del decreto indica con chiarezza anche le categorie esonerate dalla prova valutativa necessaria per l’iscrizione all’albo.
Importante segnalare che quanto indicato alle lettere a) e b) del comma 3 ha validità a partire dal 1° novembre 2009. Fino a quella data, ai fini dell’esonero dalla prova valutativa, sono valide le indicazioni stabilite nel comma 4 dell’art. 7 del presente decreto.


SUL NUMERO DI ADVISOR IN EDICOLA E’ DISPONIBILE L’INTERO DECRETO COMMENTATO IN TUTTI I SUOI ARTICOLI


Art. 3.

Situazioni impeditive
1. Non possono essere iscritti all’Albo coloro che per almeno i due esercizi precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo:
a) in imprese sottoposte a fallimento;
b) in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa;
c) in intermediari finanziari nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall’elenco generale o da quello speciale ai sensi dell’articolo 111, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione a reati da loro commessi, le sanzioni interdittive indicate nell’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Non possono altresì essere iscritti all’Albo:
a) coloro che nell’esercizio della professione di agente di cambio non hanno fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
b) i promotori finanziari radiati dal relativo albo ai sensi dell’articolo 196, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
3. Ai fini del comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
4. L’impedimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c) non opera se l’interessato dimostra la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell’impresa ovvero la sua cancellazione dall’elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.
5. L’interessato informa tempestivamente l’Organismo delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e comunica gli elementi idonei a dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell’impresa ovvero la sua cancellazione dall’elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.
6. L’Organismo valuta l’idoneità degli elementi comunicati dall’interessato a dimostrare l’estraneità. Ai fini della valutazione,
l’Organismo tiene conto, fra gli altri elementi, del fatto che, in relazione alla crisi dell’impresa o alla sua cancellazione dall’elenco generale o speciale degli intermediari finanziari, non siano stati adottati nei confronti dell’interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa del settore bancario, mobiliare o assicurativo, condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all’esercizio dell’azione di responsabilità ai sensi del codice civile, provvedimenti ai sensi del quarto comma dell’articolo 2409 del codice civile, ovvero delibere di sostituzione da parte dell’organo competente.
7. Entro trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da parte dell’interessato, l’Organismo comunica a quest’ultimo la propria motivata decisione in merito alla sussistenza dell’impedimento. Nelle more della valutazione l’interessato non è iscritto all’Albo e se iscritto è sospeso dalle funzioni.
8. L’Organismo valuta nuovamente l’idoneità dell’interessato se sopravvengono i fatti previsti al comma 6 ovvero altri fatti nuovi che possono avere rilievo ai fini della valutazione. A tal fine l’interessato comunica tali fatti all’Organismo tempestivamente.
9. Gli impedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno la durata di tre anni decorrenti dall’adozione dei provvedimenti relativi alle situazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), o dal verificarsi dei fatti di cui al comma 2, lettera a). Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell’imprenditore, di uno degli organi d’impresa o in conseguenza della segnalazione dell’interessato.
L’impedimento di cui al comma 2, lettera b), ha in ogni caso la durata di tre anni.

COMMENTO:

Il “club” dei promotori finanziari e dei professionisti radiati dai rispettivi albi professionali o coinvolti in fallimenti, crack e simili non potranno essere iscritti al nuovo albo dei consulenti finanziari, almeno per un determinato periodo di tempo. Da segnalare, infatti, il comma 9 dell’articolo che indica la durata massima degli impedimenti indicati nei commi 1 e 2, che risulta pari a 3 anni.
Per tutti i casi indicati dall’articolo 3 del decreto è prevista una riduzione degli impedimenti ad un solo anno, con un’unica eccezione: la radiazione dall’albo dei promotori. In questa ipotesi l’impedimento ha sempre e comunque la durata di tre anni.


Art. 4.

Requisiti di onorabilità
1. Non possono essere iscritti all’Albo coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attivita’ bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
2. Non possono essere iscritti all’Albo coloro nei confronti dei quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell’estinzione del reato. Nel caso in cui siano state applicate su richiesta delle parti, le pene previste dal comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori a un anno.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell’insussistenza delle condizioni previste dai commi l e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell’Organismo.

Art. 5.

Requisiti di indipendenza
1. Non possono essere iscritti all’Albo i soggetti che intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con emittenti e intermediari, con società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l’azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società, o con amministratori o dirigenti di tali società, se tali rapporti possono condizionare l’indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.
2. Gli iscritti all’Albo informano l’Organismo, nei limiti e secondo le modalità da questo stabilite, dei rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al comma 1, dichiarando che essi non sono tali da condizionare l’indipendenza di giudizio nella prestazione di consulenza in materia di investimenti. L’Organismo valuta le suddette dichiarazioni ai fini della permanenza dell’iscrizione all’Albo.
3. Per la prestazione di consulenza in materia di investimenti gli iscritti all’Albo non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale è reso il servizio.


SUL NUMERO DI ADVISOR IN EDICOLA E’ DISPONIBILE L’INTERO DECRETO COMMENTATO IN TUTTI I SUOI ARTICOLI


Art. 6.

Requisiti patrimoniali
 1. L’iscrizione all’Albo è consentita previa sottoscrizione di un’assicurazione a copertura della responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell’iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1.500.000 di euro all’anno per l’importo totale delle richieste di indennizzo.

Art. 7.

Disposizioni finali e transitorie
1. Fermo restando il possesso del titolo di studio di cui all’articolo 2, comma 1, sono esonerati dalla prova valutativa di cui all’articolo 2, comma 2, a condizione che l’iscrizione all’Albo sia richiesta dagli interessati entro sei mesi dall’avvio dell’operatività dell’Organismo:
a) le persone fisiche che, alla data della richiesta dell’iscrizione all’Albo, hanno svolto consulenza in materia di investimenti per un periodo complessivamente non inferiore a due anni nell’ultimo triennio;
b) le persone fisiche che, alla data della richiesta dell’iscrizione all’Albo, hanno ricoperto, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni nell’ultimo triennio, l’incarico di amministratori di societa’ di persone o di capitali operanti unicamente nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.
2. Ai fini dell’esonero di cui al comma 1, l’attività di consulenza in materia di investimenti deve essere stata svolta in misura significativa dalla persona fisica o dalla società. Per misura significativa si intende un livello di attività tale da rendere presumibile l’acquisizione di una qualificazione professionale almeno equivalente a quella necessaria al superamento della prova valutativa di cui all’articolo 2, comma 2.
3. Ai fini dell’esonero di cui al comma 1, l’Organismo valuta gli elementi probatori dello svolgimento di consulenza in materia di investimenti e della misura dello stesso, nonché la congruità di quest’ultima per l’acquisizione della qualificazione professionale di cui al comma 2.
 Tra gli elementi di valutazione de
lla congruità, l’Organismo tiene conto del volume d’affari e del numero dei clienti.
4. Fermo restando il possesso del titolo di studio di cui all’articolo 2, comma 1, sono esonerati dalla prova valutativa di cui all’articolo 2, comma 2, a condizione che l’iscrizione all’Albo sia richiesta dagli interessati entro il 1° novembre 2009:
a) i promotori f nanziari regolarmente iscritti al relativo albo che, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all’Albo, hanno esercitato la propria attività professionale per conto di soggetti abilitati;
b) i quadri direttivi di terzo e quarto livello di soggetti abilitati che, per uno o più periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all’Albo, siano stati addetti ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari del soggetto abilitato ovvero il personale preposto ad una dipendenza o ad un’altra unità operativa di un soggetto abilitato, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento.
5. Ai fini dell’esonero dalla prova valutativa, i soggetti di cui al comma 4 producono la documentazione attestante l’esercizio dell’attivita’ professionale, che comprende la dichiarazione di un rappresentante del soggetto abilitato attestante l’ufficio al quale il richiedente l’iscrizione all’Albo è stato addetto, le mansioni ricoperte e il relativo periodo di svolgimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 dicembre 2008   

Il Ministro:                 Giulio Tremonti
Visto, il Guardasigilli:              Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2008
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari,
registro n. 6

Economia e finanze, foglio n. 64


SUL NUMERO DI ADVISOR IN EDICOLA E’ DISPONIBILE L’INTERO DECRETO COMMENTATO IN TUTTI I SUOI ARTICOLI

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!

Tag: