Equalizzatore fiscale, quel mostro che a volte ritorna

Domanda. Una mia cliente ha riscosso dei buoni postali sottoscritti nel 2002 ma la ritenuta fiscale è superiore al 12,5% ordinario. Alle Poste dicono che dipende dalla capitalizzazione degli interessi, ma la cosa pare strana perché con i Btp non funziona come dicono loro e i buoni postali sono debito pubblico. La cliente non dovrebbe pagare il 12,5% secco sul rendimento e niente altro?

Risposta. L’aliquota è infatti quella del 12,5% ma, come riferito in agenzia, il calcolo dell’imposta è soggetto a particolari meccanismi. I Buoni Postali Fruttiferi, come correttamente afferma il lettore, sono equiparati al debito pubblico anche in relazione alla loro fiscalità. Pertanto quelli emessi fino 20 settembre 1986 vedono i proventi esenti da ritenuta, mentre dal giorno successivo la ritenuta è del 6,25% divenuta 12,5% per i buoni emessi a partire dal 1 settembre 1987, come sancito dal Decreto Sportello AdvisoryLegge 556 del 19/9/1986 convertito dalla Legge 759 del 17/11/1986. Dal 1/7/1997 la ritenuta erariale si è trasformata in imposta sostitutiva sugli interessi, come da Decreto Legislativo 1/ 4/1996, n. 239, sempre con la misura del 12,5%. La cliente si trova però ad avere a che fare anche con un particolare meccanismo introdotto per compensare il fatto che gli interessi dei buoni postali maturano nel corso del tempo ma si incassano solo al momento della riscossione. Ciò comportò l’introduzione di una sorta di “coefficiente di rettifica” da applicare agli interessi lordi maturati al momento della corresponsione dei buoni rimborsati dopo diciotto o più mesi dall’emissione. Tale coefficiente prese il nome di “equalizzatore”, introdotto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo. 21/11/97 n. 461 come regolato dal D. M. Finanze 30/06/1998. L’equalizzatore fu abolito dal Decreto Legislativo n.269/2003 e a partire dal 1 gennaio 2004 sugli interessi dei buoni postali è prevista un’unica tassazione a titolo di imposta sostitutiva. L’equalizzatore è quindi applicato quindi solo ai buoni emessi dal 10 dicembre 1998 al 31 dicembre 2003, come quelli di cui stiamo trattando. L’imposta effettiva che ha colpito i buoni posseduti dalla cliente quindi è leggermente superiore al 12,5% proprio per questo motivo.

Facciamo anche notare che gli interessi maturati per i primi vent’anni di vita del titolo sui buoni fruttiferi postali emessi a partire dal 21 settembre 1986 fino al 31 dicembre 1996 sono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale. Per i buoni emessi dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997 sono invece capitalizzati annualmente al netto dell’imposta sostitutiva. Per i buoni emessi dal 1° luglio 1997 infine gli intessessi sono capitalizzati annualmente, al lordo dell’imposta sostitutiva. Anche queste differenze portano a diversi risultati netti finali a seconda dell’epoca di sottoscrizione.

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