Per molti. Ma non per tutti

A tal proposito, però, gli investitori retail devono prestare attenzione al servizio di consulenza che viene loro prestato su questi prodotti. Nel Regno Unito, ad esempio, la Fsa (Financial Services Authority) ha espresso tutta la propria preoccupazione riguardo la comprensione da parte dei risparmiatori, dell’operato degli indipendent financial advisors. Spesso, infatti, il cliente non è consapevole dei costi che gli vengono caricati e dove, motivo per il quale l’Authority si è mossa verso una normativa volta alla trasparenza ed alla chiarezza del servizio prestato. Inoltre, gli advisor devono essere indipendenti nei confronti degli intermediari finanziari, di modo che non vengano a crearsi situazioni di conflitto d’interesse nella proposizione dei prodotti.

In Uk, allora, gli advisor si stanno muovendo verso determinati modelli di portafoglio che gli investitori possono scegliere in base alle proprie esigenze, sia in termini di grado di rischio, che di asset allocation. Inoltre, “sarebbe opportuno – ha spiegato Deborah Fuhr – un allineamento dei prodotti (fondi, Etf…) e delle strutture, soprattutto per quelle multi-asset o multi-brand”. Anche in Italia, sotto questo punto di vista, Consob e Bankitalia vigilano sempre sui mercati, sebbene sarebbe opportuno un maggior rigore nei controlli degli accordi di distribuzione degli strumenti Etf e degli altri prodotti, in modo che questi si svolgano in maniera indipendente tra i promotori finanziari, le banche e le società di consulenza. Dal punto di vista regolamentativo, negli Stati Uniti, a preoccupare le autorità sono più che altro gli Etf a leva ed a replica inversa. Difatti, l’investitore comune non sempre ne riesce a comprendere totalmente il meccanismo di funzionamento su base giornaliera (daily reset). Tuttavia, ad oggi, le Autorità statunitensi non si sono mai espresse a favore di restrizioni all’uso degli Etf short ed a leva. 

Sia la Sec che la Finra (Financial Industry Regulatory Authority), difatti, si sono semplicemente limitate a sottolineare l’opportunità, che i promotori e gli investitori siano consapevoli delle modalità di funzionamento di questi strumenti. Le Autorità hanno definito un limite massimo (ma non un divieto) alla leva ulteriore che un intermediario può garantire ad un investitore privato nell’acquisto di un leveraged Etf, fissando una leva massima per un privato pari a 4 (comprensiva della leva dell’Etf e della leva fornita dall’intermediario con la marginazione). In Europa, però, sinora non si è vista nessuna normativa in questa direzione.

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