La norma introdotta va a modificare l’articolo 1, comma 102, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017). In particolare è stata soppressa la limitazione verso le attività immobiliari che prevedeva che “(…) le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine ARTICOLO 1, COMMA 40 89 devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare(…)”.
In sostanza con la nuova legge di bilancio 2018 anche le imprese immobiliari possono entrare nell’ambito di applicazione dei piani individuali di risparmio (PIR). Nel rispetto dei limiti e requisiti di legge, i redditi di capitale e diversi derivanti dagli investimenti compresi nei PIR sono esenti da Irpef. Il trasferimentomortis causa degli investimenti compresi nei PIR non è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni.
Stando a una recente valutazione da parte della scuola di formazione Ipsoa, l’approvazione della norma consentirà un afflusso di capitali nel comparto del Real Estate stimato in 500-800 milioni di euro, con un impatto positivo sul settore edilizio e della gestione di patrimoni immobiliari.