Pir, un’industria pronta a rilanciarsi

L’entrata in vigore del DL Fiscale collegato alla legge di Bilancio per il 2020 rimuove ufficialmente le limitazioni ai Piani Individuali di Risparmio introdotte un anno fa.

Sul sito dell’associazione, Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, esprime soddisfazione per il raggiungimento di un risultato positivo per l’industria del risparmio gestito e per l’intero sistema finanziario italiano, che coinvolge tutti gli attori economici del Paese a partire dai risparmiatori: “La ricerca di sinergie e la collaborazione tra le forze politiche di maggioranza e opposizione hanno permesso l’emanazione dell’emendamento che ha riaperto le porte dei risparmiatori italiani ai Pir e rappresentano un bell’esempio concreto dei risultati che, lavorando su un piano pragmatico, si possono ottenere a beneficio dei risparmiatori e delle imprese” afferma Galli.

La nuova modifica regolamentare prevede la sostituzione dei due vincoli – di almeno il 3,5% degli investimenti da destinare a società quotate sull’Aim e dell’altro 3,5% al venture capital – con un unico obbligo di riserva del 5% del 70% del valore complessivo (equivalente al 3,5% dell’intero patrimonio in gestione del Pir) in strumenti finanziari di imprese di piccola capitalizzazione, diverse da quelle inserite nell’indice Ftse Mib e Ftse Mid della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Vincolo, questo, del tutto compatibile con l’operatività dei fondi aperti.

“Assogestioni è pronta a dare il massimo appoggio al governo affinché, a partire già dai primi mesi del 2020, si sviluppino specifiche forme di incentivo per gli investimenti in fondi chiusi, così che anche gli asset non quotati – come le piccole imprese e le infrastrutture – possano crescere con vigore”, aggiunge Galli.

Pir dai box subito in pole

Il perfezionamento dei “Pir 3.0” permette la ripartenza di una soluzione di investimento che ha funzionato egregiamente ed è stata accolta con convinzione da operatori e risparmiatori sin dal lancio nel 2017. I Pir possono infatti contare su una base di partenza di tutto rispetto, grazie a un patrimonio netto di 18,5 miliardi di euro ripartito tra 69 fondi (la fonte, per tutti i dati presentati nell’articolo, è l’Osservatorio Pir a cura dell’Ufficio Studi di Assogestioni; rilevazione al 30 settembre 2019).

È altrettanto evidente che i Pir abbiano svolto un ruolo centrale nel vivacizzare l’operatività dei mercati finanziari italiani, azionari in particolare. L’impatto sinora registrato sui segmenti di mercato meno capitalizzati è stato più che positivo: a fine giugno 2019 le partecipazioni detenute dai Pir rappresentano il 10% del flottante del segmento Aim, quello dedicato alle Pmi ad alto potenziale di crescita, e l’8% del segmento Small Cap. In termini assoluti le risorse ammontano a circa 760 milioni di euro.

Il loro avvento ha contribuito anche all’incremento del numero di quotazioni nel segmento Aim. Dal 2017, infatti, si sono contate circa 70 Ipo per un controvalore di raccolta in equity pari a 2,5 miliardi di euro.

Sgr: necessario un adeguamento dei testi regolamentari

Gli OICR Pir-compliant costituiti entro il 31 dicembre 2018, al fine di poter ricevere nuove sottoscrizioni dal 1 gennaio 2020, dovranno adeguare i relativi testi regolamentari ai nuovi limiti d’investimento introdotti dal DL Fiscale collegato alla legge di Bilancio per il 2020.

In termini di portafoglio la metà dei Pir esistenti risulta già conforme al nuovo vincolo, con una quota media destinata alle imprese dell’Aim e dello Small Cap pari al 7,5%. I fondi Pir attualmente non del tutto conformi evidenziano un gap stimato in circa 180 milioni di euro, cifra comunque inferiore al 2% delle masse in gestione.

In una circolare alle Sgr associate, Assogestioni precisa che le modifiche regolamentari connesse con l’adeguamento dei testi regolamentari ai nuovi vincoli (in particolare, al sottolimite del 5% di investimento in imprese ‘non-FTSE Mib e Mid Cap’) sono:

  • Da intendersi approvate in via generale, trattandosi di modifiche richieste da mutamenti di legge ai fini del riconoscimento del medesimo beneficio fiscale (già previsto dalla legge bilancio 2017);
  • Non soggette all’applicazione della sospensiva dei termini di efficacia, se non ci sono modifiche nel profilo di rischio del fondo. In tal caso, si ritiene sufficiente che, nella delibera di accompagnamento della modifica regolamentare, la Sgr indichi che la politica di investimento, in base alla composizione effettiva del portafoglio del fondo, non viene impattata sostanzialmente dall’applicazione dei nuovi limiti normativi”.

 

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