Polizze unit-linked, un’altra vittoria dei contribuenti

Sulle polizze unit-linked si applica il regime dei contratti assicurativi e non quello degli strumenti finanziari. La conferma arriva, come riporta Il Sole 24 Ore, dalla Ctr Lombardia con le sentenze 1864/14/2021 e 1865/14/2021 dello scorso 17 maggio.

Le unit-linked sono spesso utilizzare per finalità di pianificazione successoria, consentendo il differimento delle imposte sui redditi e di bollo al momento del riscatto o della successione. E sono inoltre escluse dall’asse ereditario.

L’approccio ermeneutico che le ha considerate “negozi con causa speculativa” sembra riconducibile ai contratti sottoscritti prima che le disposizioni del Tuf fossero modificate dalla Lg.262/2005 e la Lg.303/2006 con l’introduzione della categoria dei “prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione”.

La Cassazione nel 2019 ha però statuito che le unit-linked rientrano nell’articolo 1882 del Codice Civile, ma mantengono la componente di rischio demografico. Insomma, l’evoluzione della disciplina sovranazionale, con il regolamento Priips, ha introdotto la nozione anche di “prodotto di investimento assicurativo”. Ma poi è la Ctr della Lombardia a tirare le fila e a mettere un punto sulla questione: considera non ostative alla natura fiscale assicurativa le seguenti caratterische, ovvero assenza di certezza sull’entità del capitale rimborsato; assenza di premi costanti pagati dall’assicurato; mancata assunzione del rischio demografico; selezione dei diversi indirizzi di gestione in base al profilo di rischio del contraente; modifica del peso degli indirizzi di gestione.

Inoltre, non ravvisa alcuna violazione delle norme sul monitoraggio fiscale ritenendo sufficiente il fatto che la compagnia agisse come sostituto d’imposta.

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