Investitori, quando la mala gestio incontra la sgr

Una recente decisione dell’Abf ha esaminato alcune fattispecie di mala gestio. Un investitore è ricorso al giudizio dell’arbitro lamentando la mala gestio di una sgr per quattro motivi: eccessivo indebitamento, acquisto incauto per la situazione di crisi del mercato, vendita a valori molto inferiori rispetto alle perizie indipendenti e a un soggetto terzo, ma gestito dalla stessa sgr. L’arbitro ha deciso di sanzionare la mala gestio della sgr riferendosi alle ultime due fattispecie, mentre nulla ha detto in merito alle prime due. Sono stati ribaditi due punti fermi importanti per definire alcuni casi di mala gestio: i valori di perizia e il conflitto d’interesse. Si tratta di aspetti del processo d’investimento più che del merito di una decisione ritenuta di mala gestio. Per le altre due fattispecie nulla è stato detto e quindi non si può estrapolare alcun principio di diritto. Sarebbe stato interessante conoscere il parere dell’arbitro sui due punti per verificare quanto può entrare nel merito della gestione il vaglio dell’autorità e di chi è chiamato in qualche modo a esprimere un giudizio. Si tratta di due punti diversi. Il primo riguarda il limite ragionevole d’indebitamento di un acquisto immobiliare; il secondo la prudenza di detto acquisto laddove sia effettuato in un mercato in crisi. Nulla essendo stato scritto, ognuno può opinare come crede. Di primo acchito sembra confermato che la gestione di una sgr in quanto tale non sia sindacabile nel merito anche se si concretizza in scelte non opportune o addirittura palesemente contro il mercato. L’importante è che dette scelte siano effettuate con un processo d’investimento conforme a norme legali e regolamentari e allo statuto del fondo

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