SICAF e antiriciclaggio: un chiarimento atteso, una semplificazione necessaria

A cura di Edoardo Campo – Partner DLA Piper e Agnese Corradino – DLA Piper

La legge n. 5 marzo 2024, n. 21 (la “Legge Capitali“) – pubblicata in data 12 marzo 2024 ed entrata in vigore dal 27 marzo 2024 – ha introdotto significative novità nell’ambito della disciplina della gestione collettiva del risparmio italiana e, più nel dettaglio, degli OICR aventi forma societaria, i.e. società di investimento a capitale variabile (SICAV) e società di investimento a capitale fisso (SICAF), con l’obbiettivo di migliorare la competitività del mercato dei capitali italiano nel panorama europeo.

Per quanto ivi rileva, sono state difatti introdotte misure di semplificazione della disciplina delle SICAF – anche in un’ottica di incoraggiamento dell’investimento indiretto del capitale privato nell’economia reale – attraverso l’introduzione di una distinzione tra quelle che gestiscono direttamente il proprio patrimonio (c.d. “autogestite”) e quelle che ne affidano la gestione a intermediari abilitati (c.d. “eterogestite”), con l’intento di allineare la disciplina applicabile alle SICAF eterogestite a quella prevista per i fondi comuni di investimento.

Prima, infatti, le SICAF eterogestite venivano sostanzialmente equiparate – sia sotto un profilo autorizzativo sia di vigilanza prudenziale – alle società di gestione del risparmio (SGR) e, conseguentemente, assoggettate alle stringenti regole e requisiti dei gestori collettivi, con un’evidente sproporzione del quadro regolamentare e normativo applicabile rispetto alla natura e ai rischi sottesi a ciascuna iniziativa.

Tale squilibrio interessava anche la disciplina antiriciclaggio riferibile alle SICAF eterogestite, in quanto, per un verso, l’articolo 1, comma 1, lettera i-bis) del TUF forniva una definizione generica di SICAF e, per altro verso, l’articolo 3, comma 2, lettera h) del D.Lgs 231/2007 (Decreto Antiriciclaggio), nell’individuare gli intermediari finanziari ai quali applicare le disposizioni in materia, ricomprendeva tra i “soggetti obbligati” «le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera i-bis), TUF (SICAF)», senza alcuna distinzione tra SICAF eterogestite e autogestite.

Ciò imponeva l’applicazione per entrambe (almeno in via prudenziale e di circostanza) degli obblighi e degli adempimenti declinati dal Decreto Antiriciclaggio (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lo svolgimento delle attività di adeguata verifica, la segnalazione di attività sospetta, la valutazione del rischio).

La Legge Capitali, invece, con l’intento di differenziare la disciplina applicabile alle SICAF autogestite e alle SICAF eterogestite, ha apportato una serie di modifiche al D.Lgs. 58/1998 (TUF) che hanno inciso sul regime applicabile alle SICAF eterogestite nel tentativo di rimediare alla cennata sproporzione (tra cui quelle inerenti al processo di costituzione, che è stato equiparato a quella dei fondi in forma contrattuale).

Tali modifiche al TUF non sono tuttavia state accompagnate – tra l’altro – da una contestuale modifica del Decreto Antiriciclaggio, venendosi così a creare dubbi e incertezze sulla disciplina antiriciclaggio applicabile alle SICAF eterogestite successivamente all’entrata in vigore della Legge Capitali. Più in particolare, nel silenzio del legislatore e delle competenti Autorità di Vigilanza al riguardo, non era chiaro se il perimetro dei “soggetti obbligati” agli adempimenti in materia dovesse essere letto e interpretato alla luce del rinnovato quadro normativo riferibile alle SICAF eterogestite o meno.

Tali dubbi sono stati risolti, da ultimo, con la legge 11 marzo 2025 n. 28 che ha introdotto all’articolo 3 del Decreto Antiriciclaggio il comma 2-ter, ai sensi del quale sono i gestori esterni delle SICAF in gestione esterna a essere tenuti all’espletamento degli obblighi antiriciclaggio anche con riferimento ai sottoscrittori delle azioni di tali società nonché dei soggetti da queste finanziate.

Un intervento chiarificatore che, in linea con l’approccio della Legge Capitali, ha introdotto per le SICAF eterogestite – anche in materia antiriciclaggio – evidenti misure semplificative rispetto allo svolgimento diretto degli adempimenti previsti dal Decreto Antiriciclaggio, i quali verranno (correttamente) demandati al relativo gestore esterno.

Resta ferma e invariata, invece, la disciplina applicabile alle SICAF autogestite e si resta ancora in attesa degli ulteriori interventi di adeguamento imposti dalla Legge Capitali alla normativa secondaria.

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