I Buoni fruttiferi postali non possono essere ceduti

ISTRUZIONI PER L'USO – I Buoni fruttiferi postali sono titoli nominativi non cedibili salvo essere trasferiti per causa di decesso dell intestatario-cointestatario. Lo comunica l'ufficio stampa di Poste Italiane in risposta a un quesito di un lettore del quotidiano La Stampa. I Buoni possono essere conservati dagli aventi diritto, cointestatari o eredi, e riscossi anche in epoca successiva al decesso dell’intestatario e quindi attendere la loro scadenza naturale. I titoli continuano a maturare interessi fino alla scadenza naturale del Buono ovvero fino al momento del rimborso. L’eventuale decesso di uno degli intestatari dei Buoni fa cadere in successione i titoli, che verranno bloccati temporaneamente fino alla definizione della pratica di successione e dopo rimborsati a favore di tutti gli eredi aventi diritto, intestatari e cointestatari. Per avere il pagamento dei buoni, il cointestatario, o chiunque ne abbia diritto, dovrà presentare presso qualsiasi ufficio postale tutta la documentazione successoria. La somma dei Buoni verrà rimborsata in parti uguali a tutti i cointestatari”.

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