Ecco quali sono i dividendi non tassati

La materia è complessa. Il trattamento fiscale dei dividendi, infatti, è soggetta a una disciplina specifica particolarmente complessa perché caratterizzata da molte variabili. Al di là dello specifico trattamento fiscale dei dividendi e delle differenze tra partecipazioni qualificate e non qualificate il sito Forexinfo.it ricorda quali sono le remunerazioni corrisposte, escluse dalla tassazione, perché non costituiscono redditi.

Associazioni in partecipazione e finanziamenti dei soci
Non costituiscono redditi e non sono soggetti a tassazione:
•    Il 95% dei dividendi assegnati a società e enti soggetti a IRES;
•    Il 60% (50,28%) dei dividendi o di altra forma di remunerazione assegnati a imprese individuali e società di persone;
•    Le remunerazioni corrisposte in base agli accordi regolati dai contratti di associazione in partecipazione (art. 2549 e ss. c.c.) diversi da quelli di sola opera;
•    Le remunerazioni corrisposte in base ai contratti di cointeressenza agli utili di impresa senza partecipazione alle perdite e ai contratti con il quale un contraente attribuisce la partecipazioni agli utili e alle perdite della sua impresa senza un determinato apporto (art. 2554 c.c.) purché diversi da quelli di sola opera;
•    Le remunerazioni dei finanziamenti “eccedenti” erogati direttamente dai soci di un’impresa o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.

Somme versate dai soci
Non vengono tassati come utili di una società commerciale le somme versate dai loro soci perché sono considerate come date a mutuo, purché dai bilanci di esercizio della società non risulti che quelle somme siano state versate a titolo diverso.

Aumenti e riduzioni di capitale
Non costituiscono utili soggetti a tassazione, per i soci di una società, neanche le azioni gratuite di nuova emissione o l’aumento gratuito del valore nominale di azioni o quote societarie già emesse, effettuati in seguito ad aumento di capitale avvenuto mediante il passaggio di riserva o di altri fondi al capitale sociale stesso.

Se però, in un momento successivo, la società delibera una riduzione del capitale esuberante questa è da considerarsi come una distribuzioni di utili ai soci se, e nella misura in cui, il precedente aumento di capitale è avvenuto attraverso il passaggio a capitale di fondi e riserve diversi da quelli costituiti con:
•    sovraprezzi di azioni o quote;
•    interessi di conguaglio;
•    versamenti dei soci a fondo perduto o in vista di un futuro aumento di capitale;
La riduzione si imputa con precedenza alla parte dell’aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli costituiti con utili, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono differentemente.

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