Mps e Ubi Banca tra gli istituti finiti sotto la supervisione della Bce

SUPERVISIONE EUROPEA AL VIA – Ci siamo. Con l’entrata in funzione del Single supervisory mechanism, a partire dal 4 novembre 2014, in virtù di quanto prevede il regolamento Ue 1024/2013, la Banca centrale europea assume compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, in cooperazione con le autorità di vigilanza nazionali dei Paesi partecipanti (qui il testo del provvedimento). Sono 120 le banche europee che dal 4 novembre sono finite sotto la vigilanza diretta della Bce. Le italiane “vigilate” sono UniCredit, Intesa Sanpaolo, Mps, Banco Popolare, Mediobanca, Banca Popolare Emilia Romagna, Ubi Banca, Banca Popolare di Milano, Carige, Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare di Vicenza, Barclays Italia, Iccrea Holding e Veneto Banca. La Bnl rientra invece nella lista degli istituti francesi in quanto controllata da Bnp Paribas. Per definire la lista sono stati utilizzati parametri come il valore degli attivi, l’importanza in relazione all’economia del paese, la presenza internazionale e l’accesso agli aiuti europei. Le altre banche non comprese nella lista restano sotto la supervisione delle autorità nazionali, ma la Bce può decidere di intervenire se ne rileva la necessità.

CHI INTERVIENE E COME – Cosa cambia? Dal 4 novembre la Bce, con l’assistenza della Banca d’Italia, è responsabile per la vigilanza prudenziale sulle banche significative. Così, l’istanza di autorizzazione all’attività bancaria, per un ente con sede legale e direzione generale in Italia, va presentata alla Banca d’Italia. Quest’ultima, valutata la sussistenza delle condizioni di autorizzazione previste dal diritto nazionale, propone alla Bce il rilascio dell’autorizzazione. Se, trascorso il periodo previsto dalla normativa, la Bce non si esprime, vale la regola del "silenzio-assenso". Per quanto riguarda i termini del procedimento, i regolamenti Ue si richiamano a quanto previsto dal diritto nazionale. La revoca dell’autorizzazione può essere disposta, a seconda dei casi, su iniziativa della Bce o su proposta della Banca d’Italia, fermo restando il potere di Bankitalia di proporre al Mef la liquidazione coatta amministrativa ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Testo unico bancario.

SULLE ACQUISIZIONI DECIDE LA BCE – In caso di acquisizione di partecipazioni qualificate in un ente creditizio avente sede legale e direzione generale in Italia, l’istanza di autorizzazione va presentata alla Banca d’Italia, che valuta l’acquisizione proposta e trasmette alla Bce l’istanza e poi una proposta in ordine al rilascio dell’autorizzazione. La Bce decide quindi se vietare l’acquisizione "sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dal pertinente diritto dell’Unione, conformemente alla procedura ed entro i termini per la valutazione ivi stabiliti". Il regolamento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008 disciplina i procedimenti amministrativi di vigilanza per tutti i soggetti vigilati e individua ai sensi della legge 241/1990 i termini e le unità organizzative responsabili per ogni singola fattispecie procedimentale. Questo elenco adesso andrà aggiornato per tenere conto dell’avvio del Ssm e delle disposizioni di vigilanza nel frattempo emanate. Se la revisione dovesse tardare, il regolamento del 25 giugno 2008 – come modificato dal provvedimento della Banca d’Italia del 21 gennaio 2014, in particolare ai fini dell’individuazione delle unità organizzative responsabili – è applicabile in quanto compatibile con il regolamento Ue 1024/2013 e con il regolamento Ue 468/2014.

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