Bail in, scoperto un nuovo pasticcio: fondi comuni tutelati al 100%, fondi pensione solo in parte

La liquidità versata nell’ambito di servizi di gestione patrimoniale offerti da Società di Gestione del Risparmio (Sgr) e Società di Intermediazione Finanziaria (Sim) sono garantite in caso la banca depositaria vada in risoluzione, attivando la procedura di bail in. Lo stesso non vale per la liquidità gestita da banche autorizzate nell’ambito di servizi analoghi. Garantita è inoltre la liquidità depositata da fondi comuni di investimento, mentre priva di tutela è quella sottostante di Sicaf e Sicav e fondi pensione.

E’ questo in sintesi il responso di una nota interpretativa emessa da Banca d’Italia, sollecitata da Assogestioni riguardo le conseguenze del nuovo regime in vigore per quanto riguarda la gestione delle crisi bancarie.

In pratica i fondi comuni sono tutelati al 100%, non così fondi pensione e Sicav. Attenzione però, niente allarmismi: ad essere a rischio non sono i fondi pensione acquistati e nemmeno le Sicav. E’ invece a rischio unicamente la liquidità affidata da questi soggetti a un depositario posto in risoluzione. Si parla quindi della liquidità che questi soggetti mantengono in attesa che si concretizzino nuove opportunità d’investimento o di quella necessaria a provvedere a eventuali rimborsi nel periodo.

“La Banca d’Italia – spiega Paolo Galvani, presidente di Moneyfarm – sostiene che non siano assoggettabili alla procedura di bail in la parte liquida degli investimenti che il risparmiatore affida a una SGR e quest’ultima deposita in una banca soggetta a risoluzione. Al contrario, non sono garantite le passività aventi a oggetto le somme ricevute da banche abilitate nella prestazione di servizi in gestione, dal momento che esse non beneficiano della separazione patrimoniale. In questa circostanza il bail in si applica anche se la banca abbia affidato le passività a un depositario terzo che finisca in risoluzione”.

“Per quanto riguarda la liquidità relativa a un investimento in Fondi Comuni – prosegue Galvani – questa è da ritenersi al riparo dal bail in caso di risoluzione della banca depositaria. Lo stesso non si può dire per quanto riguarda fondi pensione, Sicav e Sicaf. Bankitalia ha infine rilevato che la protezione dell’articolo 22 sarebbe applicabile anche alle risorse dei fondi pensione affidate in gestione convenzionata (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.lgs. n. 252 del 2005) nella misura in cui l’attività del gestore fosse riconducibile al servizio di gestione di portafogli e gestione del risparmio (art. 6, comma 1, lettere a e c).

“E’ evidente – conclude il co-fondatore di Moneyfarm – che ci troviamo di fronte a una disparità di trattamento (che svantaggia fondi pensione, Sicav e Sicaf) che sembra causata principalmente da un’interazione tra norme non armoniosa piuttosto che da una precisa volontà del legislatore”.

La Banca d’Italia e Assogestioni, nella consapevolezza delle disparità riscontrate nella normativa fra fondi di investimento, da un lato, e Sicav, Sicaf e fondi pensione, dall’altro, fa sapere di aver già suggerito di intraprendere iniziative legislative nelle opportune sedi.

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