Tango bond, niente concorso di colpa: la banca doveva informare il cliente

Nessun concorso di colpa al cliente che compra bond argentini senza essersi prima informato, attraverso la stampa specializzata, sul livello di rischio dei titoli. È questa la sentenza della Corte d’appello di Napoli nella sentenza dello scorso marzo.

Il caso riguarda l’acquisto tra il 2000 e il 2001 da parte di alcuni risparmiatori di circa 685mila euro in tango bond. Risparmiatori che nel 2005 si sono rivolti al tribunale chiedendo alla banca la restituzione dell’investimento accusandola di non aver rispettato gli obblighi di informazione previsti dal testo unico intermediazione finanziaria. Dopo una prima sentenza del 2009 dove si affermava un concorso di colpa nella misura del 50%, la Corte ha accolto l’appello e ricorda la violazione dei doveri di informazione “può dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto”.

Secondo la corte, infatti, quando l’intermediario non adempie agli obblighi informativi e il cliente non è investitore qualificato, non si può affermare un concorso di colpa del cliente nel causare il danno per il fatto di non essersi informato tramite la stampa della rischiosità dei titoli acquistati. La professionalità della banca, ribadisce ancora la Corte, non può essere sostituita dall’onere del cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!

Tag: