Così saranno decisi i rimborsi agli obbligazionisti delle banche venete, di Etruria, Banca Marche, ecc…

Arrivano le linee guida per i ricorsi da parte degli obbligazionisti delle banche venete e delle quattro banche risolte.

La Camera arbitrale Anac ha infatti fissato i punti di riferimento per le decisioni che saranno adottate dai collegi.

Interessati sono i titolari di obbligazioni subordinate di Banca Marche, Banca Etruria, Carife, Carichieti e verosimilmente anche gli obbligazionisti di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza.

La richiesta è consentita solo ai titolari di strumenti finanziari subordinati acquistati dagli istituti di credito in liquidazione (Cariferrara, Banca Marche, Banca Etruria e Carichieti) che non hanno aderito all’indennizzo forfettario, oppure ai loro successori.

Sotto osservazione saranno: qualità dell’informazione prestata, modalità di profilatura dei clienti, concentrazione degli investimenti effettuati rispetto al patrimonio detenuto.

In particolare, secondo quanto riportano le linee guida:
a) la mancanza del contratto scritto relativo alla prestazione dei servizi e attività di investimento, ovvero il mancato adeguamento del contratto alle modifiche normative di tempo in tempo vigenti;
b) per le operazioni di investimento anteriori al 2 novembre 2007, ove del caso, la mancanza di preventiva informativa scritta all’investitore in relazione alla natura ed estensione della situazione di conflitto di interessi connessa all’operazione, ovvero la mancanza della specifica autorizzazione scritta del cliente rilasciata alla Banca per l’effettuazione dell’operazione in conflitto;
c) per le operazioni effettuate a partire dal 2 novembre 2007, la mancanza di adeguata informativa all’investitore in relazione alla natura ed estensione della specifica situazione di conflitto di interessi connessa all’operazione;
d) la mancanza di una chiara, corretta e non fuorviante informativa in merito alla natura dei servizi e attività di investimento prestati, nonché alle specifiche caratteristiche delle obbligazioni subordinate e ai rischi ad esse connessi in quanto tali;
e) la non adeguatezza dell’operazione di investimento, ove del caso effettuata prima del 2 novembre 2007, dalla Banca in assenza di specifica informativa sui motivi della non adeguatezza ovvero in assenza di autorizzazione scritta all’esecuzione dell’operazione, rispetto alle caratteristiche dell’investitore conosciute o conoscibili dalla stessa Banca, avuto riguardo in particolare a: la complessiva situazione patrimoniale, l’esperienza e conoscenza dei mercati finanziari, la propensione al rischio, le pregresse abitudini d’investimento, gli obiettivi d’investimento, l’aspettativa di continuità lavorativa e di vita;
f) la mancanza di avvertenza all’investitore da parte della Banca, circa la non appropriatezza dell’ operazione di investimento, effettuata a partire dal 2 novembre 2007, nell’ambito della prestazione dei servizi d’investimento diversi dalla consulenza e della gestione di portafogli, rispetto al profilo sintetico di rischio assegnato all’investitore e/o alle sue caratteristiche conosciute o conoscibili dalla stessa Banca, avuto riguardo in particolare all’esperienza e conoscenza dei mercati finanziari;
g) l’avvenuta modifica determinante, e non altrimenti giustificata, del profilo assegnato dalla Banca al cliente, con una variazione in aumento contestuale alla conclusione dell’ operazione di investimento o nei giorni immediatamente precedenti l’ operazione d’investimento; h) la mancanza di rinnovazione della valutazione di adeguatezza a seguito di comunicazioni, da parte del cliente, di rilevanti modifiche concernenti le informazioni già fornite;
i) l’avvenuta classificazione dell’investitore da parte della Banca come cliente professionale in assenza dei presupposti normativamente previsti.

Per la richiesta di arbitrato i risparmiatori dovranno fornire nel ricorso le informazioni necessarie a valutare la richiesta, allegando la documentazione relativa agli strumenti subordinati acquistati (contratto quadro, moduli di sottoscrizione, attestazione degli ordini eseguiti) e ogni altro atto rilevante ai fini della valutazione della domanda risarcitoria (ad es. il documento sui rischi generali dell’investimento, la scheda prodotto, i rendiconti periodici).

Coloro cui invece fossero state vendute azioni delle banche citate non potranno rivolgersi all’arbitrato Anac ma all’Arbitro Consob.

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