Fallimento del Parma: c’è l’esercizio provvisorio

Dopo la dichiarazione di fallimento del Parma Calcio, nel documento pubblicato dal Tribunale di Parma, si scrive anche dell'esercizio provvisorio della società.

IL FALLIMENTO DEL PARMA – Alla luce della delibera del 6/3/2015 della Lega Calcio Serie A, che ha rappresentato la propria disponibilità "a valutare iniziative che possano consentire al Parma FC di proseguire il campionato in corso sostenendo, con interventi da concordare con gli Organi della eventuale procedura fallimentare, la fattibilità dell'esercizio provvisorio eventualmente disposto dal Tribunale di Parma … preso atto di quanto dichiarato dal Presidente Federale, esprimono parere favorevole all'eventuale destinazione del Fondo Multe alla sostenibilità dell'esercizio provvisorio dell'eventuale fallimento del Parma FC, fino alla concorrenza massima ed omnicomprensiva di euro cinque milioni (da insinuarsi all'eventuale fallimento nelle forme che saranno concordate con gli Organi fallimentari in seno alla procedura in esercizio provvisorio)…", appare necessario valutare la ravvisabilità dei presupposti per disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa; ed invero, qualora non si disponesse l'esercizio provvisorio, si avrebbe la revoca immediata dell'affiliazione della società fallita alla FIGC ex art.16, comma 6, NOIF – Norme Organizzative Interne della FIGC, con conseguente perdita del titolo sportivo e svincolo immediato di tutti i tesserati ex art.110 delle medesime disposizioni con depauperamento e/o azzeramento di pressoché la totalità degli assets aziendali, laddove l'esercizio provvisorio potrebbe consentire la salvaguardia del titolo sportivo e dei tesseramenti e quindi il mantenimento dei valori dell'impresa in funzione di una immediata liquidazione nei termini utili previsti dall'art.52, comma 3, NOIF, il tutto nell'interesse del ceto creditorio. Alla luce di quanto sopra esposto, appare opportuno disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa al fine di evitare un danno grave alle ragioni del ceto creditorio; che, vista la complessiva della procedura, appare opportuna la nomina di due curatori, con firma disgiunta relativamente agli atti di gestione ordinaria.

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