Anche le prostitute devono pagare le tasse, la conferma in una nuova sentenza

I redditi derivanti dall’attività di prostituzione sono soggetti ad IRPEF. Così ha sancito la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, chiarendo che l’esercizio dell’attività di prostituzione configura una prestazione di servizi retribuita e che pertanto i proventi derivanti risultano soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

La Commissione ha espresso il principio in una sentenza depositata lo scorso 16 giugno concernente il caso di una donna raggiunta da accertamento da parte delle entrate per discrepanza tra il tenore di vita e l’assenza di redditi dichiarati (la ricostruzione del reddito tramite redditometro superava i 286mila euro negli anni dal 2004 al 2006).

In precedenza la CTP di Padova aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente, dichiarando, da un lato, la legittimità della tassazione dei redditi accertati, dall’altro la nullità delle sanzioni comminate per incertezza della fattispecie controversa, nel caso specifico l’attività di prostituzione. In accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, i giudici di secondo grado hanno invece riformato la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto l’annullamento delle sanzioni comminate.

Non soffre, dunque, eccezioni, anche quando i redditi da assoggettare a tassazione derivino da attività illecite, il principio secondo cui: quando sussistono flussi finanziari che non trovano corrispondenza nella dichiarazione dei redditi, è onere del contribuente dimostrare che i movimenti bancari o il possesso di beni indicatori di reddito, non giustificabili sulla base delle sue dichiarazioni, non siano fiscalmente rilevanti.

A inizio luglio una sentenza del medesimo tenore era stata espressa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Savona.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!

Tag: