A partire dal 2017 le partite iva dovranno comunicare ogni tre mesi all’Agenzia delle Entrate tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre precedente, nonché le relative liquidazioni dell’imposta: di fatto si rendono trimestrali adempimenti oggi annuali. Allo stesso tempo viene prevista una sanzione da un minimo di 5.000 a un massimo di 50.000 euro per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione di tali dati.
In altre parole a un aggravio (certo) degli adempimenti fiscali corrisponderebbe un (incerto) recupero di evasione, peraltro su somme già auto dichiarate dagli stessi contribuenti.
A ben vedere, tuttavia, tali motivazioni stridono con la realtà poiché:
- in primo luogo, si rileva che attualmente l’amministrazione finanziaria pur avendo disponibili i dati annuali relativi al 2015 da ben 7 mesi, sta comunicando ai contribuenti le violazioni relative al 2014. Di conseguenza, se i tempi tecnici dei controlli non consentono un immediato riscontro delle comunicazioni annuali che senso ha chiedere l’invio trimestrale degli stessi dati?
- in secondo luogo, e in ogni caso, trattandosi di controlli su somme auto dichiarate e non occultate al fisco, non è necessario reperire con cadenza trimestrale i singoli documenti contabili, ma basterebbe comunicare la sola liquidazione, da “incrociare” con il relativo versamento di imposta.
Ancora più inspiegabile è il regime sanzionatorio collegato: posto che sia le sanzioni sull’occultamento di imponibile che sul mancato versamento di imposta sono già previste dall’ordinamento tributario, e sono ovviamente commisurate all’entità della violazione, il decreto fiscale introduce una ulteriore fattispecie completamente svincolata dal valore della omissione.
Si pensi che – come unanimamente denunciato nei giorni scorsi dalle principali Associazioni sindacali dei commercialisti e dalle Rappresentanze del lavoro autonomo e professionale – non solo è sufficiente un errore di 1 euro per produrre una sanzione minima di 5.000 euro, ma tale violazione viene punita dalla norma nella stessa misura di una inadempienza milionaria.