Nuova sentenza. Gli azionisti azzerati di Banca Etruria & co sono consumatori. Quindi possono fare causa alle banche

Sentenza di Cassazione fondamentale per gli azionisti azzerati di Cassa di Risparmio di Ferrara, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Banca Etruria, Carichieti, Banca Marche , Banca popolare di Bari.
Salvo uno dei diritti fondamentali del consumatore/risparmiatore anche quando diviene socio-azionista di una banca tramite una transazione finanziaria: fare causa nel tribunale della propria città.
La sentenza di Cassazione n°8738/17 farà molto parlare di sé e tutti i risparmiatori che hanno acquistato azioni da Carife, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Banca Etruria, Carichieti, Banca Marche , Banca popolare di Bari – per citare i casi più recenti – debbono moltissimo a una piccola, coraggiosa risparmiatrice di Ferrara, assistita dagli avvocati dello Studio Associato BDF Giovanni Franchi (Parma), Stefano Di Brindisi (Ferrara) e Lucia Caccavo (Bologna).
I fatti: alla richiesta posta al Tribunale di Ferrara di dichiarare nulla la transazione finanziaria originata dall’acquisto di azioni Carife per meno di 10.000 euro per due violazioni dell’art 23 TUF e altre irregolarità, il Tribunale dichiarava la propria incompetenza a decidere la causa, indicando come sede competente la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna. E condannando la piccola risparmiatrice al pagamento di 1500 euro di spese legali per aver proposto l’azione a un foro incompetente a deciderne la causa.
La risparmiatrice – che non arrendendosi ha ottenuto questa storica pronuncia- è indubitabilmente una consumatrice, a norma dell’Art.3 Codice del Consumo, in quanto persona fisica che, acquistando le azioni, ha agito per scopi estranei all’attività solitamente da lei esercitata.
Perciò l’indirizzo espresso dal Tribunale di Ferrara di indicare competenti le Sezioni Specializzate si sarebbe fatalmente scontrata con il diritto dei consumatori ad avere come sede esclusiva e inderogabile del foro del consumatore, vale a dire il Tribunale della città di residenza o, a loro scelta, dove ha sede l’Istituto che è stato intermediario della transazione finanziaria quello della Sede e gli acquirenti di azioni correvano il rischio, senza precedenti di dover rivolgersi per avere giustizia alle Sezione specializzata in materia di impresa, sovraccariche di controversie e situate, in relazione alle Corti d’Appello, nei capoluoghi regionali.
“Deriva da questa sentenza – dichiara l’avvocato Giovanni Franchi di Parma– che l’acquisto di azioni basata su contratto di intermediazione, è sempre soggetto al Foro del consumatore, il che significa che è salvo a tutti gli effetti il principio che permette ai risparmiatori di fare causa nella città dove risiedono o dove ha sede l’Istituto che è stato intermediario della transazione finanziaria. Altra cosa fondamentale: se fosse stato competente il Tribunale delle Imprese, che è organo collegiale, non sarebbe stato più possibile utilizzare il procedimento abbreviato ( vale a dire più veloce) come quello disciplinato dall’art. il 702bis CPC, che presuppone un giudice unico e non un collegio giudicante. E questo, unito al sovraccarico di cause in essere presso questi Collegi, avrebbe comportato tempi lunghissimi per l’ottenimento di una sentenza.
Sentenza che – ora questa pronuncia della Suprema Corte l’ha reso chiaro- rischiava di essere poi impugnata dalla controparte per incompetenza funzionale del Foro che l’ha emessa. Un rischio che corrono coloro che, senza aver atteso gli esiti di questo ricorso in Cassazione, abbiano nel frattempo indirizzato i risparmiatori azionisti a eleggere il Tribunale delle Imprese come foro giudicante per le loro cause.

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