“Telefonia e Pay TV? La disdetta senza sanzioni un diritto degli utenti”

Rincari del 9% ad utente all’anno, assistenza clienti assente o inefficiente, modalità fuori legge per disdette e attivazioni. “Nella giungla dei contratti telefonici e in assenza di adeguate e trasparenti informazioni la truffa è servita”. Lo ha dichiarato Federcontribuenti in una nota in cui spiega che tutte le compagnie telefoniche, seguendo la TIM che per prima ha portato a 13 mensilità gli abbonamenti del mobile e del fisso e che non si è preoccupata del richiamo dell’AGCOM che ora procede con il TAR, si stanno allineando portando a 13 mensilità gli abbonamenti del fisso e del mobile e così anche le pay tv.

Il gioco è stato conteggiare 28 giorni e non il mese, in questo modo tutti gli utenti pagano una mensilità in più all’anno. “In assenza di una normativa chiara”, commenta ancora la Federcontribuenti, “queste compagnie decidono aumenti in piena anarchia, non solo, se basta una telefonata registrata per siglare un contratto, quando lo si deve disdire i tempi si allungano e i mezzi messi a disposizione degli utenti sono gli stessi di trent’anni fa. Se basta una telefonata per accettare un contratto altrettanto deve valere per disdirlo”.

Per le pay tv il trattamento riservato agli utenti peggiora: “l’assistenza cliente è decisamente scadente e costosa, con numeri di telefono a pagamento – una mostruosità – e assenza di una email dedicata all’assistenza o di una assistenza online”. Insomma, tutte le compagnie possono importunare gli utenti a qualunque ora del giorno e sono rapidi quando si tratta di farsi dare per telefono documenti necessari alla registrazione, poi una volta registrata la telefonata e conquistato il nuovo cliente spariscono e ogni tipo di assistenza viene svirgolata a qualche società di call center fuori Italia”.

Gli utenti devono sapere che: “hanno diritto a disdire un contratto – rivisto al rialzo – senza sanzioni o costi aggiuntivi entro 30 giorni dalla comunicazione del cambio contrattuale, sia chiaro però, occorre una normativa univoca che proibisca certi giochetti e se la comunicazione non è giunta hanno diritto anche al rimborso”. A molti sarà capitato di ricevere un banale sms dove vi si informava del cambiamento contrattuale, questo modo va considerato fuori legge, “gli unici mezzi leciti per informare un cliente del cambio tariffario sono l’invio di una raccomandata, di una pec o di una telefonata registrata come avviene per l’attivazione di un nuovo servizio di fornitura”.

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