Politiche di remunerazioni, Assogestioni segnala una modifica

Remunerazioni, Banca d’Italia accoglie richieste Assogestioni

Secondo quanto riporta Assogestioni, Banca d’Italia, accogliendo le richieste avanzate dall’associazione, ha modificato il regime per l’applicazione delle regole sui compensi nell’ambito dei gruppi introdotto nel 2014 in attuazione della CRD IV. Viene così riconosciuta la possibilità per le società capogruppo di un gruppo bancario (o di Sim) di non applicare la regola del limite al rapporto variabile/fisso (“cap”) ai gestori che fanno parte del gruppo, secondo quanto stabilito nella disciplina transitoria e finale delle “Disposizioni di vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari”.

Deroga alle disposizioni sul “cap” per i gestori

Nello specifico, viene stabilito che, in deroga a quanto previsto per l’applicazione delle regole pertinenti ai gruppi, le società capogruppo di un gruppo bancario (o di Sim) possono non applicare la regola sul limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa (il cap del 100%-200% al personale di una Sgr, Sicav o Sicaf che fa parte del gruppo identificato dalla capogruppo come più rilevante per il gruppo) se il personale svolge attività esclusivamente per il gestore stesso. Resta fermo il rispetto delle altre regole sulle remunerazioni applicabili al personale dei gestori di gruppo ai sensi delle Disposizioni e le regole settoriali contenute nella disciplina di recepimento delle direttive Ucitis/Aifm, adottata in attuazione del Tuf.

Non applicazione del cap riguarderà solo remunerazioni future

La scelta di non applicare il cap, precisa Assogestioni, può riguardare le sole remunerazioni riconosciute a partire dall’entrata in vigore delle Disposizioni. Ciò esclude, quindi, le remunerazioni già riconosciute che devono essere pagate. Dall’esercizio 2019, tale scelta deve essere opportunamente illustrata e motivata nella politica di remunerazione e anche sottoposta ad approvazione dell’assemblea della capogruppo. Per gli anni successivi, non sarà necessario sottoporre una nuova delibera all’approvazione dell’assemblea della capogruppo, a condizione che non siano cambiate le motivazioni sulla base delle quali la stessa società capogruppo ha deliberato l’introduzione della deroga.

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