Detrazioni, mutui e 730

Si avvicina la scadenza fiscale della dichiarazione dei redditi, e con essa ricomincia la trafila della raccolta di documenti e della conta delle detrazioni. Quest’anno, come scrivevamo qui, ci saranno alcune novità legate al nuovo modulo 730, le cui istruzioni sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Ricapitoliamo, nell’analisi condotta da Mutui.it e Facile.it, quel che c’è da sapere dal punto di vista delle detrazioni e delle modalità di compilazione per quanto riguarda l’abitazione.
Innanzitutto, e come sempre, è possibile anche nel 2017 detrarre dall’Irpef il 19% degli interessi passivi e gli oneri accessori del mutuo eventualmente acceso per l’acquisto dell’abitazione principale. Il tetto massimo di tale detrazione è di 4 mila euro. In caso il mutuo fosse cointestato, la detrazione spetta in quote uguali ad ogni intestatario, purché ciascuno dei titolari del finanziamento sia anche proprietario di almeno una quota dell’immobile a cui questo si riferisce. Ovviamente in questo caso il tetto dei 4 mila euro deve essere raggiunto dalla somma delle detrazioni per ogni intestatario (non da ogni singolo intestatario).
La detrazione spetta, come detto, al proprietario di una abitazione principale per l’acquisto della quale ha acceso un mutuo. Per abitazione principale, lo ricordiamo, si intende la casa nella quale vive abitualmente il contribuente o dei suoi parenti stretti, come il coniuge e i parenti entro il terzo grado. Per i mutui accesi prima del 1 gennaio 2001 la residenza deve essere stabilita entro sei mesi dall’acquisto, mentre per i mutui stipulati nel corso del 1993 la residenza deve essere stata stabilita entro l’8 giugno del 2004.
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