Banca e finanza, le linee guida per l’assistenza legale e giuridica

A cura di UNI

Quali sono le linee guida per l’assistenza legale ed economica in tema di banca e finanza? Le definisce il documento UNI/PdR 29:2017, intitolato “Attività di assistenza giuridico-economica in ambito bancario e finanziario”, pubblicato dall’Ente italiano di normazione.

 La UNI/PdR 29:2017 è un documento pubblicato da UNI, come previsto dal Regolamento UE n.1025/2012 e fornisce le linee guida che definiscono la procedura delle attività attinenti la consulenza tecnica di parte riguardante la materia bancaria e finanziaria, in ogni fase di analisi documentale, tecnico-giuridica e formale.

 Il documento definisce, altresì, i requisiti in termini di conoscenza, abilità e competenza del profilo professionale di consulente tecnico di parte in materia bancaria e finanziaria secondo la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) per l’apprendimento permanente del 23 aprile 2008.

 Il documento intende fornire un contributo in un ambito, che anche a causa di una normativa non sempre chiara e soggetta a rilevanti modifiche, ha registrato un forte incremento del contenzioso.

 L’attività bancaria e finanziaria è soggetta ad una intensa regolamentazione finalizzata a garantire adeguati livelli di stabilità, efficienza e competitività e per tale ragione esistono corpi normativi specifici (in particolare il TUB e il TUF) che disciplinano i diversi ambiti di operatività degli intermediari finanziari. Tale normativa si incrocia, e talvolta confligge, con l’ordinamento generale (in particolare il Codice Civile) creando dubbi interpretativi ed applicativi che spesso sfociano in contenziosi che potrebbero forse essere evitati da una più chiara definizione del perimetro di applicazione delle diverse discipline. La materia bancaria e finanziaria è per sua natura tecnica e stante la scarsa alfabetizzazione finanziaria della popolazione italiana (e quindi anche di chi è chiamato a valutare nei vari ruoli possibili violazioni della normativa) è quasi sempre necessario  sia nella fase genetica del contenzioso, sia nelle varie fasi processuali, l’intervento di un esperto che contribuisca a chiarire il significato finanziario di concetti che in un linguaggio atecnico potrebbero far scorgere comportamenti non conformi alla normativa da parte degli intermediari finanziari.

Il tema affrontato è particolarmente delicato in quanto con la stipula dei contratti bancari-finanziari la controparte non bancaria acquista una sorta di litigation option, che viene generalmente esercitata soltanto quando l’esito delle operazioni concluse non viene ritenuto soddisfacente o in linea con le aspettative con una evidente asimmetria che deve trovare proprio nel consulente tecnico un argine che consenta di collocare nella corretta prospettiva la valutazione di contratti che per loro natura comportano elementi di aleatorietà e per i quali non è quindi sempre possibile definirne con assoluta certezza l’esito finale. Il consulente di parte in ambito bancario-finanziario è, infatti, un professionista dotato di una competenza tecnica e giuridica, tale da favorire una piena comprensione del funzionamento degli strumenti e dei servizi finanziari e da consentire di esprimere valutazioni in merito alle finalità di utilizzo ed alle caratteristiche degli stessi.

 Il contributo che questo profilo professionale può offrire è determinante:

  • nella fase precedente al contenzioso, ossia quando è necessario andare alla ricerca di elementi – formali o sostanziali – tali da indurre la parte a proporre azioni giudiziali (civili, amministrative o penali) ovvero ad intraprendere tentativi conciliativi;
  • nella fase del contenzioso, ove si instaura il contraddittorio con il consulente della parte avversa e con il consulente nominato dal giudice per affermare le ragioni della propria parte.

Nel documento sono identificate le fasi che caratterizzano l’attività di assistenza giuridico- economica in materia bancaria e finanziaria, sono individuati i requisiti di servizio pertinenti, inclusa l’eventuale strumentazione e documentazione, nonché le competenze richieste ai consulenti di parte che svolgono assistenza giuridico-economica

L’attività di consulenza di parte in materia bancaria e finanziaria è caratterizzata dalle seguenti fasi, a loro volta articolate nelle attività specifiche descritte ai punti da 5.1 a 5.6, come di seguito descritte:

  • fase preliminare di contatto con il cliente (costituita da un colloquio preliminare con il cliente pre-consulenza, l’analisi delle circostanze che hanno determinato la richiesta della consulenza, l’analisi preliminare della fattibilità e confronto con il legale di parte)
  • fase di raccolta documentale (verifica della completezza della documentazione e ricostruzione cronologica dei fatti e dei documenti corrispondenti)
  • fase di mandato (definizione di una lettera che contenga gli elementi minimi del mandato, tra i quali ad esempio: le responsabilità a carico del mandatario e del cliente, il diritto applicabile, eventuali riferimenti assicurativi, i compensi e le modalità di pagamento con separata previsione di eventuali rimborsi spese…)
  • fase di redazione della consulenza (relazione scritta che costituirà l’ausilio tecnico a disposizione del legale, contenente la puntuale elencazione dei documenti esaminati, i conteggi necessari per valutare e apprezzare criticità, discrasie e difformità dalle norme che presiedono i rapporti oggetto di analisi, le valutazioni, considerazioni e i giudizi di congruità con la normativa esposta, il riepilogo dei risultati ai quali si è pervenuti e l’esposizione delle valutazioni e giudizi di conformità alla legislazione di settore…)
  • fase di assistenza al legale nel procedimento processuale civile e amministrativo (accettazione dell’incarico; nomina; partecipazione alle operazioni del CTU; partecipazione all’udienza e alla camera di consiglio…)
  • fase di assistenza al legale nel procedimento penale (accettazione dell’incarico; nomina; partecipazione alle operazioni peritali; esame del consulente tecnico e partecipazione alle udienze).

 

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