Svizzera sotto assedio, crolla il segreto bancario

IL SEGRETO BANCARIO IN SVIZZERA

“Il segreto bancario svizzero poggia su tre principi: il rapporto contrattuale tra il cliente e la banca, il segreto professionale che si deduce in senso lato dagli art. 27 e 28 ZGB e che si basa sul diritto di ciascun individuo alla tutela della propria personalità, e infine la legge federale sulle banche e le casse di risparmio dell’ 8 novembre 1934. Chiunque in qualità di organo, impiegato, incaricato, liquidatore o commissario di una banca, osservatore della commissione bancaria federale, organo o dipendente di una società di revisione accreditata venga a conoscenza di informazioni confidenziali è obbligato a non divulgarle. Il segreto bancario svizzero non trova fondamento o legittimazione nel diritto costituzionale”  riporta il sito della banca private austriaca Capital Bank International come definizione del segreto bancario elevetico.

LUOGHI COMUNI

Ma il sito aggiunge che “contrariamente all’opinione ampiamente diffusa tra la maggioranza degli investitori, il segreto bancario svizzero non vale però in senso assoluto e in particolare non offre protezione in caso di attività criminali. In situazioni quali procedimenti di esecuzione e realizzo forzati, così come processi penali (ad es. per riciclaggio, associazione a delinquere, furto, frode fiscale, estorsione ecc.) le banche sono obbligate a rendere pubbliche informazioni relative al cliente. Oltre a ciò, a seconda della giurisdizione applicabile nei vari cantoni, si può ottenere la pubblicazione di informazioni sul cliente anche nell’ambito di processi civili (!)”.

E ancora “Nel caso una banca sia in possesso di elementi che lascino desumere la provenienza criminosa di valori patrimoniali, la stessa è autorizzata a dare notifica alle autorità competenti senza con ciò infrangere il segreto bancario. In caso di legittimo sospetto è addirittura tenuta a presentare immediata denuncia alle autorità contro il riciclaggio”.

SANZIONI

“L’infrazione dolosa o colposa del segreto bancario viene sanzionata con pena di detenzione fino a 6 mesi o multa fino a CHF 50.000 (per colpa fino a CHF 30.000). L’infrazione rimane sanzionabile anche dopo la cessazione del rapporto bancario del cliente e del rapporto di impiego presso la banca”.

RIVOLUZIONE EPOCALE

Oggi invece il Governo elvetico ha deciso di allentare le regole sul segreto bancario e migliorare la propria collaborazione nella lotta contro l’evasione fiscale.

La notizia bomba arriva pochi giorni dopo la pubblicazione di una lista “ufficiosa” dell’OCSE di stati non cooperativi a livello fiscale e finanziario. E tra questi compariva appunto la Svizzera, Austria e Lussemburgo insieme ai soliti centri off-shore sparsi qua e la’ per l’oceano atlantico.

“Il segreto bancario non protegge i crimini fiscali. La cooperazione internazionale sul fisco è diventata più importante vista la globalizzazione dei mercati e, in particolare, in questo contento di crisi finanziaria” ha detto Hans-Rudolf Merz, presidente e ministro delle Finanze della confederazione (nella foto).

La Svizzera però non svelerà i nomi dei clienti presenti in tutte le sue banche, ma agirà su una precisa richiesta di informazioni da parte dei Governi interessati.  Nessuno scambio automatico di informazioni quindi, e una sorta di amnistia fiscale per i clienti attuali che dovranno adattarsi alle nuove regole.

Ieri anche i due piccoli paradisi fiscali di Liechtestein e Andorra hanno annunciato di essere disponibili a una maggiore cooperazione fiscale.

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