Crisi – Riforma della vigilanza bancaria

Il sistema bancario e finanziario comunitario è vittima di una forte anomalia dovuta alla gestione della vigilanza su base nazionale, con ripercussioni sul tema della stabilità e della concorrenza, a seguito della disparità di normativa ma soprattutto di prassi nella supervisione esercitata dalle autorità nazionali.
Attualmente sono tre le ipotesi al vaglio per una riforma del sistema di vigilanza. 
 

La prima opzione riguarda l’opportunità del riconoscimento in capo alla BCE di una funzione generale di direzione e coordinamento nel campo della cooperazione bilaterale e multilaterale a livello europeo. I poteri riconosciuti alle autorità nazionali rimarrebbero sostanzialmente immutati, mentre le innovazioni riguarderebbero la rete di relazioni orizzontali tra le diverse autorità e la rete di relazioni verticali tra queste ultime e gli organismi internazionali e sopranazionali. La BCE potrebbe quindi assumere compiti di regolazione dei rapporti tra le diverse autorità oltre all’attuazione della verifica delle stesse, ed inoltre rivestire il ruolo di interlocutore principale nei rapporti con gli organismi internazionali in merito alle questioni di vigilanza prudenziale e di stabilità finanziaria in Europa. Una simile soluzione potrebbe avere un’iniziale attuazione nel caso in cui la BCE dovesse utilizzare la propria posizione istituzionale per suggerire alle autorità di vigilanza regole di vigilanza prudenziale comuni, in questa maniera si verrebbe a creare una sorta di  spontanea adesione  delle autorità nazionali.
 

La seconda opzione si riferisce al superamento dell’odierna separazione geografica delle funzioni monetaria e di vigilanza, e il conseguente accentramento di quest’ultima funzione in un unico organismo in grado di operare a livello europeo. Questa soluzione va oltre il piano della cooperazione tra gli organi competenti e modifica le potestà riconosciute alle singole autorità nazionali. I compiti di vigilanza sarebbero attribuiti ad un organismo sopranazionale europeo dotato di soggettività giuridica e di un ampio livello di autonomia, in grado di contrapporsi e di consultarsi con la BCE.
Sono due le possibilità evidenziate per l’attuazione del programma in questione; la prima prevede una  ripartizione dei compiti tra il centro e la periferia secondo una tipologia di funzioni, con l’accentramento del momento decisionale e il decentramento della parte informativa ed ispettiva. La seconda prospetta una  divisione basata sulla dimensione patrimoniale e sull’ambito territoriale di operatività del soggetto vigilato, con il risultato che centro e periferia eserciterebbero le stesse attività sebbene su soggetti diversi. In entrambe le situazioni le autorità di vigilanza nazionali rimarrebbero private di una parte delle loro competenze, le quali sarebbero trasferite in un nuovo contesto organizzativo, contraddistinto, nella prima ipotesi dalla sovraordinazione dell’organismo europeo, e nella seconda ipotesi dalla  equiordinazione  di quest’ultimo rispetto alle autorità nazionali.
 

La terza opzione consiste nel superamento della separazione soggettiva tra la funzione monetaria e quella di vigilanza, con il conseguente trasferimento delle stesse alla Bce.

La prima ipotesi è già in parte realizzata, seppur presenterebbe ancora ampi margini di sviluppo, tuttavia non sembra in grado di risolvere in maniera definitiva la problematica della vigilanza a livello comunitario.
La seconda e la terza opzione rimangono al vaglio tuttavia, grazie al buon operato ed al prestigio della Bce, sembra che l’ultima ipotesi sia quella destinata a prevalere. 

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