La Consob spiega i dubbi illiquidi

La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento finanziario, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”. 
 
Il testo regolamentare si presta a non pochi dubbi interpretativi. Mentre nella prima parte della norma è richiesta una “descrizione generale” della natura e dei rischi degli strumenti finanziari, in seguito è prescritta un’informazione, sufficientemente dettagliata, concernente il tipo specifico di strumento finanziario e gli specifici rischi connessi. Non è chiaro, in particolare, il significato di “tipo specifico di strumento finanziario” cui occorre riferire la descrizione delle caratteristiche e dei rischi, trattandosi di un’espressione letterale non definita, pur essendo presente nella Direttive Comunitarie di primo e secondo livello, nel TUF (art. 6, secondo comma) e nel Regolamento Intermediari (nel quale viene peraltro utilizzata frequentemente).

 

L’informativa relativa ai diversi tipi di strumenti finanziari può tuttavia, in alcuni casi, non ritenersi esaustiva. Il considerando n. 45 della Direttiva 2006/73 CE precisa che “è possibile che per taluni strumenti finanziari saranno sufficienti solo le informazioni relative alla tipologia di strumento, mentre per altri le informazioni dovranno essere specifiche al prodotto”. Ciò significa che per alcuni strumenti finanziari particolarmente complessi, può risultare necessaria un’illustrazione preventiva al cliente dei contenuti specifici del prodotto. Nella Comunicazione n. 9019104 del 2 marzo 2009 (Livello 3 – Regolamento Intermediari) la Consob ha previsto specifici obblighi informativi per gli intermediari nella distribuzione di prodotti finanziari illiquidi, vale a dire di quei prodotti finanziari che comportano per l’investitore ostacoli e limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, quali le obbligazioni bancarie, le polizze assicurative e i derivati negoziati over the counter. Dopo aver ricordato che la disciplina regolamentare vigente prevede obblighi informativi per tipo di prodotto, la Consob ha ravvisato l’esigenza che gli intermediari, ai fini di rendere consapevoli i clienti dell’operazione di investimento, trasmettano informazioni in merito alle modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto illiquido rappresentando le eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione. E’ precisato nella predetta Comunicazione che il più elevato livello di trasparenza nella distribuzione dei titoli illiquidi deve essere garantito anche nella fase di preposizione delle operazioni di investimento (trasparenza ex ante), confermando così che per determinati prodotti gli obblighi informativi non possono essere completamente assolti nella fase che precede la prestazione dei servizi: le specifiche caratteristiche e gli specifici rischi dell’operazione possono essere conosciuti dall’intermediario soltanto nel corso della prestazione del servizio di investimento, nel momento in cui un particolare prodotto viene offerto al cliente. Per certi versi si può affermare che, limitatamente ai “titoli illiquidi”, si sia voluto espressamente ripristinare la disciplina prevista dall’art. 28, comma 2, del Regolamento Consob n. 11522/98 che prevedeva l’obbligo di fornire informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, informazioni necessarie per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.

Non può escludersi che, in conformità al summenzionato considerando n. 45 della Direttiva 2006/73 CE, possano essere individuate in futuro altre tipologie di prodotti finanziari per i quali si renda obbligatoria un’informativa specifica sul singolo prodotto che preceda l’esecuzione dell’operazione a integrazione dell’informativa fornita prima della prestazione del servizio di investimento. 


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