Flat Tax 2019: le partite Iva escluse caso per caso

A cura di Idealista.it

La Flat Tax è per molti, ma non per tutti. La misura prevista nella legge di Bilancio 2019 che ripromette un sostegno  a professionisti e piccole imprese, in realtà non verrà applicata indiscriminatamente, mantenendo vincoli e requisiti di accesso legati anche all’attuale disciplina del regime forfetario. Unico “vantaggio”: i valori soglia dei ricavi per accedere al nuovo regime saranno livellati a 65 mila euro.

Attualmente infatti a seconda dei settori per accedere al regime forfetario – che prevede il pagamento di una imposta sostitutiva del 15% più l’esenzione da vari obblighi, dal versamento trimestrale dell’Iva alla fatturazione elettronica – i valori soglia sono diversi. Ad esempio, 50 mila euro per i commercianti all’ingrosso o al dettaglio o per le attività di ristorazione e alloggio; 45 mila per le industrie alimentari e delle bevande; 40 mila per il commercio ambulante di alimentari e bevande; 30 mila per il commercio ambulante di altri prodotti e per attività economiche, professionali, scientifiche, tecniche e per i servizi finanziari e assicurativi; 25 mila per attività immobiliari o intermediazione del commercio.

Tutte le attività elencate, con la Flat Tax, potranno beneficiare di una aliquota unica al 15% a patto che la soglia di ricavi (che sostituisce quelle precedenti) sia inferiore ai 65 mila euro. Restano poi invariati i coefficienti di redditività utilizzati per il calcolo della base imponibile. Una soglia che sembra alta, ma che tiene conto del rischio di impresa, nonché della necessità per le piccole imprese di farsi carico di affitto di locali, utenze, acquisto e manutenzione di strumentazioni e del pagamento di eventuali collaboratori. La nuova norma eliminerà poi gli altri requisiti di accesso oggi attivi, come il limite di 5 mila euro annuo per le spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori e il limite di 20 mila euro per gli investimenti in beni strumentali.

Tale vantaggiosa soglia, tuttavia non è per tutti. Possono infatti darsi casi in cui, pur avendo ricavi al di sotto dei 65 mila euro, imprese o professionisti non potranno accedere all’aliquota agevolata, il che restringe notevolmente il campo di azione del vantaggio fiscale. Ad esempio non potrà applicare il nuovo regime forfetario:

  • chi si avvale di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • le persone fisiche non residenti, ad eccezione di quelle residenti nell’Ue o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo;
  • soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • soggetti che abbiano partecipazioni societarie, oltre che in società di persone o in Srl trasparenti, anche in Srl in regime ordinario (quindi non trasparenti), quale che sia il ricavo di tali società (anche quindi nel caso in cui il ricavo complessivo sia inferiore a 65 mila euro);
  • coloro che fossero assunti come dipendenti o collaboratori con contratti di lavoro dipendente o di co.co.co., e intendano continuare a prestare attività nei confronti di quello che nel biennio precedente era uno dei loro datori di lavoro. Tale norma è una sorta di clausola di sicurezza per evitare che i dipendenti si trasformino deliberatamente in partite Iva per sfruttare il regime agevolato.

Quanto alle aliquote dell’imposta sostitutiva applicabili, oltre quella base fissata al 15%, resterà in vigore quella del 5% per i primi cinque anni per le partite Iva start-up.

Confermata anche la possibilità di dedurre dal reddito imponibile i contributi previdenziali versati nell’anno. Infine, potranno accedere al nuovo regime, al netto delle clausole di esclusione,  gli imprenditori individuali che nel 2018 adottano il regime per cassa e che produrranno, fino al prossimo 31 dicembre, ricavi non superiori a 65 mila euro.

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