Documento Consob: Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività

Pubblicato da Consob un documento per la discussione su Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività.

Il documento di discussione intende avviare il dibattito su questi temi in connessione con la recente diffusione di operazioni cosiddette di initial coin offerings (ICOs) aventi ad oggetto crypto-asset nelle quali investono i risparmiatori italiani.

Il documento formula dei quesiti in merito ad un possibile approccio regolatorio. Nel corso del periodo di svolgimento della consultazione, Consob intende effettuare un public hearing la cui data sarà resa nota prossimamente. Le osservazioni al documento dovranno pervenire entro il 19 maggio 2019, on-line per il tramite del SIPE – Sistema Integrato per l’Esterno, oppure, all’indirizzo: CONSOB, Divisione Strategie Regolamentari,  Via G. B. Martini, n. 3 – 00198 ROMA.

Il documento è rivolto alle seguenti categorie di soggetti potenzialmente interessati: risparmiatori, soggetti che emettono crypto-asset (cripto-attività), soggetti che intendano promuovere offerte di cripto-attività che abbiano come target market i risparmiatori italiani o che abbiano comunque lo scopo di promuovere prodotti/servizi collegati alle cripto-attività, soggetti che negoziano cripto-attività, soggetti che custodiscono cripto-attività, intermediari finanziari professionali, gestori di sedi di negoziazione, gestori di portali di crowdfunding, associazioni di categoria del settore finanziario, autorità, consumatori e associazioni di categoria degli stessi, studi professionali, esponenti del mondo accademico.

Il documento è strutturato in quattro sezioni:

  • nel paragrafo 1 viene fornita una sintetica rappresentazione del fenomeno di diffusione delle ICOs e dei connessi aspetti di interesse per la Consob;
  • nel paragrafo 2 viene condotto un primo esercizio di definizione degli elementi costitutivi del fenomeno in esame;
  • nel paragrafo 3 viene delineato un approccio regolatorio rispetto alle offerte di cripto-attività di nuova emissione;
  • nel paragrafo 4 viene delineato un approccio regolatorio con riguardo alla fase della successiva negoziazione delle cripto-attività oggetto di preventiva emissione e diffusione al pubblico.

Il fenomeno di rapida evoluzione e diffusione delle Initial Coin Offering (ICO) interessa e rileva, ai fini istituzionali demandati alla Consob, in quanto sia le offerte primarie di cripto-attività (o token) sia le cripto-attività stesse possono presentare significativi elementi di similitudine con le offerte pubbliche di strumenti/prodotti finanziari. Si aggiunge che anche la rappresentazione dei rapporti giuridici in un “token” (c.d. “tokenizzazione”) presenta profili di analogia con il meccanismo di “creazione” di securities, ovvero l’incorporazione dei diritti del sottoscrittore in un certificato, che costituisce titolo di legittimazione per il loro esercizio ma anche uno strumento per la più agevole trasferibilità dei medesimi. I token sono infatti di norma destinati a circolare in luoghi di scambio (exchange), in altri termini “mercati secondari” in cui i sottoscrittori iniziali possono disinvestire, così come realizzare eventuali minus/plus-valenze (in token), non sempre e soltanto legate agli andamenti dell’iniziativa imprenditoriale finanziata, ma anche al meccanismo della domanda e dell’offerta sul circuito di scambio.

La finalità nella gran parte delle ICO  (termine inizialmente attribuito alle emissioni di cripto-valute, oggi è utilizzato per identificare qualsiasi offerta di token, non necessariamente costituenti una cripto-valuta ma incorporanti diritti vari, che possono essere acquisiti dietro corrispettivo sia di valuta a corso legale sia di cripto-valuta) è rappresentata dall’esigenza di raccogliere fondi per il finanziamento di attività o progetti. I veicoli che emettono i token possono essere società, persone fisiche o networks di sviluppatori di prodotti. Una Initial Coin Offering condivide con una Initial Public Offering l’elemento di essere destinata ad un pubblico di investitori dal numero potenzialmente indeterminato, nonché per essere connotata da una serie di attività volte alla promozione/pubblicità dell’operazione.

Nonostante ciò, le ICOs presentano caratteristiche proprie che le differenziano sensibilmente da quanto tradizionalmente avviene per le offerte di strumenti finanziari, e che possono essere così sintetizzate:

  • utilizzo della tecnologia blockchain, che permette di disintermediare le infrastrutture tipiche dei mercati dei capitali;
  • lo strumento per il regolamento dei flussi finanziari, in quanto il pagamento dei token generalmente avviene con valute virtuali in luogo di moneta avente corso legale;
  • la pubblicità e promozione tramite world wide web, che consente l’utilizzo della rete per dare luogo sia a forme di promozione che di raccolta su base transfrontaliera, senza alcun vincolo territoriale né per quanto attiene alla figura dell’emittente né per quella del promotore;
  • la pubblicazione di un c.d. white-paper in luogo di un prospetto, nel quale vengono riportate le principali caratteristiche dell’operazione e dell’oggetto dell’offerta.

In ragione del quadro sopra delineato, Consob ritiene opportuno avviare una riflessione sui suddetti temi in considerazione: delle iniziative allo studio da parte dell’industria volte al finanziamento di attività imprenditoriali mediante ricorso a forme di appello al pubblico risparmio, strutturate come ICO con l’emissione di token a fronte di pagamenti in cripto-valute, destinati alla successiva circolazione in exchange sia nel territorio italiano che al di fuori; delle iniziative di alcuni operatori di mercato (c.d. incumbent) che hanno allo studio forme di diversificazione della propria attività, che prevedono l’apertura di circuiti di scambio di token; del fatto che sempre più frequentemente le ICOs si rivolgono al pubblico retail, ma non sempre i token emessi sono assimilabili a strumenti o prodotti finanziari e quindi soggetti alla relativa disciplina di tutela degli investitori.

Per la consultazione completa del documento di discussione si rimanda al sito della Consob.

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