Escamotage MiFID. Non è mai troppo tardi.

Tra il 1960 e il 1968 andò in onda un programma televisivo dal titolo “Non è mai troppo tardi” nel quale il Maestro Alberto Manzi teneva lezioni di lettura e scrittura ad analfabeti in studio e a casa.

Io andavo già alla scuola elementare e, pur osservando quello spettacolo con sufficienza ne rimasi in fondo colpito; anzi credo che tutta la mia generazione porti il segno indelebile, più che dell’esperienza televisiva, di quel titolo magico che racchiude un senso profondo di speranza mescolato con un’oncia di manzoniana provvidenza. Mesi fa, vox clamans in deserto, lamentavo da queste pagine la vergognosa abrogazione del quinto comma dell’art. 28 del Regolamento Intermediari Consob 11522/98 che così disponeva: “Gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente a disposizione dell’investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute”. La MiFID si è portata via anche quella facoltà del cliente senza che nessuno pensasse anche solo vagamente di intervenire con un provvedimento a tutela del diritto alla piena informativa del risparmiatore. In particolare la Consob ha continuato a dormicchiare nel suo cantuccio senza fare una grinza. Gli avvocati si sono subito messi al lavoro: fare cause alla cieca non è mai consigliabile e quindi era meglio trovare qualche escamotage.

Si è cominciato con la normativa sulla privacy: l’art.10, comma 4, del D.Lgs.196/03 dispone in particolare in materia di riscontro all’interessato che intenda esercitare i suoi diritti sui suoi dati personali: “Quando l’estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell’interessato può avvenire anche attraverso l’esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti”. L’idea, un po’ macchinosa a dire il vero, è stata quella di cercare di ottenere le copie sostenendo la difficoltà di isolare ed estrarne i dati. Tuttavia non solo la fattispecie non copre tutti i tipi di documento dei quali è necessario disporre per valutare la regolarità delle operazioni compiute, ma nemmeno è troppo vero che l’isolamento dei dati personali contenuti nella documentazione dell’operatività sia sempre “particolarmente difficoltoso”. Infine non è che gli strumenti procedurali di attivazione del diritto in parola siano particolarmente fulminei. Si è allora puntato sull’art. 21 TUF, vero cuore pulsante del sistema di tutela dell’investitore, passato intatto attraverso i cataclismi del rinnovamento normativo: si è fatto riferimento al comma 1, lettera b) che impone agli intermediari di “operare in modo che essi [i clienti] siano sempre adeguatamente informati”. Quel “sempre” contiene con tutta evidenza anche il dopo e quindi si presta a fondare un obbligo del- l’intermediario alla piena informativa anche documentale. Anche questa strada non è agevole poiché appare dubbio che il diritto del cliente all’informazione si possa estendere automaticamente al documento nel quale l’operazione si storicizza e si conserva. Si è così ricorsi ad un espediente che trova fondamento non nella normativa di settore ma nel codice di procedura civile: l’art. 696-bis. Si tratta di una forma di accertamento tecnico preventivo diversa da quella tradizionale che è stata introdotta dal legislatore in un’ottica deflattiva del contenzioso. Essa è uno strumento che consente l’esecuzione di accertamenti tecnici al di fuori del giudizio di merito non per la ricorrenza di motivi di particolare urgenza ma al fine di una possibile conciliazione della lite: “L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti”.

Chi ha appena un po’ di esperienza di questo genere di contenzioso sa benissimo quanto gli intermediari gradiscano un estraneo che, per ordine del Giudice, va a rovistare tra le loro carte per cui, ritengo, che la deterrenza dello strumento sia significativa. Si cominciano a vedere le prime pronunce di questo genere: segnalo, nella sempre scottante materia dei derivati OTC, l’ordinanza 21/5/09 del Tribunale di Trento (reperibile su www.ilcaso.it) anche per la completezza del quesito posto al CTU. 


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