Esenzione fiscale del 90% per 10 anni: è sufficiente per attrarre lavoratori non residenti?

A cura di Ludovici Piccone & Partners

Il “Decreto Crescita”, approvato dal Consiglio dei ministri del 23 aprile 2019, ha notevolmente rafforzato il regime di attrazione per i lavoratori che decidono di diventare residenti fiscalmente in Italia. Questa è l’ultima di una serie di modifiche del pacchetto di attrazione originale e certamente è difficile pensare a qualcosa di più conveniente.

 

Il pacchetto precedente

Secondo le regole precedenti, i dipendenti che decidono di trasferire la loro residenza fiscale in Italia e lavorano principalmente nel territorio italiano hanno la possibilità di esentare il 50 per cento del loro reddito da lavoro. Questo regime di attrazione:

  • è stato fornito solo per cinque anni;
  • non è stato permesso a quei cittadini italiani che non hanno cancellato il loro nome dall’elenco della popolazione residente italiana (“Anagrafe della Popolazione Residente”); e
  • è stato soggetto alle condizioni che la persona interessata (i) avesse studiato o lavorato all’estero in modo continuativo per i precedenti ventiquattro mesi senza essere residente in Italia negli ultimi due anni o, in alternativa, (ii) fosse stato residente all’estero per cinque anni, indipendentemente dall’attività svolta.

 

Aumento dell’esenzione fino al 90%

Il decreto aumenta l’esenzione espandendola dal 50 al 70 per cento del reddito da lavoro. Questa esenzione è ulteriormente aumentata al 90% per quei contribuenti che trasferiscono la loro residenza nel Sud dell’Italia, in Sicilia o in Sardegna. Ciò che conta a tal fine è il trasferimento della residenza in quelle regioni piuttosto che il luogo in cui la persona interessata svolgerà la propria attività lavorativa.

 

Estensione del periodo di cinque anni

Il decreto estende la durata dell’esenzione da cinque a dieci anni a quei contribuenti che:

  1. hanno almeno un minore di 18 anni o in qualsiasi modo economicamente dipendente da loro. Il Decreto non chiarisce espressamente quando tale condizione deve essere soddisfatta. Ragionevolmente, si dovrebbe considerare la situazione dell’anno in cui la persona interessata diventa residente fiscale italiano. Il fatto che i bambini possano compiere 18 anni o diventare economicamente indipendenti negli anni successivi non dovrebbe innescare la perdita dell’estensione; o
  2. acquistare un immobile residenziale in Italia nell’anno in cui si trasferiscono nello Stato la propria residenza fiscale o nella precedente. La proprietà (a) può essere situata ovunque nel territorio dello Stato e non solo nel luogo di residenza o in cui verrà svolta l’attività, e (b) può essere acquistata dal coniuge, dai figli o dal convivente compagno. Non è richiesto alcun requisito in merito al valore o alla dimensione della proprietà. Pertanto, una persona che arriva a Milano con il coniuge e un figlio adulto economicamente indipendente, può acquistare anche un appartamento di 30 metri quadri in un posto molto remoto in Italia a un costo trascurabile e beneficiare di un ulteriore periodo di cinque anni di esenzione (parziale) che è degno di un multiplo del costo sostenuto per l’acquisto della proprietà.

In base a tali requisiti, l’esenzione per il periodo quinquennale aggiuntivo è limitata al 50% del reddito da lavoro.

Esenzione del 90 per cento

L’indennità per il periodo quinquennale aggiuntivo è aumentata al 90 per cento per i contribuenti con almeno tre figli di età inferiore o economicamente dipendenti da loro. Per queste persone l’esenzione è quindi del 70 per cento per i primi cinque anni e del 90 per cento per i cinque seguenti.

I requisiti aggiuntivi

Al fine di beneficiare del nuovo regime di attrazione, le persone devono essere residenti fiscalmente al di fuori dell’Italia per almeno i due anni fiscali precedenti, devono impegnarsi a rimanere in Italia per almeno due anni fiscali e devono lavorare principalmente in Italia. Pertanto, anche le persone che già lavorano in Italia ma che hanno mantenuto la residenza fiscale fuori dall’Italia possono beneficiare del regime. Inoltre, la mancanza di iscrizione nell’elenco dei cittadini italiani residenti all’estero (“AIRE”) non costituisce più un ostacolo a condizione che la persona interessata sia residente fiscale per il periodo determinato in uno Stato del trattato.

Non solo dipendenti

Il nuovo regime non si applica solo ai dipendenti, ma anche agli autonomi come previsto dalle regole precedenti. Inoltre, l’incentivo è ora esteso anche a quei contribuenti che trasferiranno la loro residenza in Italia e svolgeranno un’attività imprenditoriale. Il vantaggio non si applica quando l’attività commerciale viene svolta attraverso un’entità, come una società o una società.

Prima applicazione

Il nuovo regime si applica ai contribuenti che trasferiranno la loro residenza fiscale in Italia a partire dal 2020. Non sono consentite disposizioni provvisorie per quei contribuenti che sono già residenti in Italia e beneficiano del precedente pacchetto di attrazione. Mentre il nuovo regime è in grado di aumentare l’attrattiva dell’Italia a partire dal 2020, l’altra faccia della medaglia è che:

  • i contribuenti che pensano di trasferirsi in Italia nel 2019 potrebbero ritardare il loro trasferimento fino al 2020. Potranno ancora lavorare in Italia nel 2019, ma ciò che conta è che manterranno il loro status di non residenti fiscali per l’intero 2019;
  • i contribuenti che si sono già trasferiti in Italia secondo le regole precedenti potrebbero provare un senso di ingiustizia e potrebbero essere incentivati ​​a spostarsi fuori dall’Italia per due anni e (forse) tornare in Italia dopo tale periodo;
  • a fortiori, la stessa strategia può essere implementata da quei contribuenti che non godono di alcun regime di attrazione perché non hanno mai lasciato l’Italia.

 

Conclusione

Il potere del nuovo regime di attrazione è molto significativo e può indurre un buon numero di lavoratori a trasferirsi in Italia. Tuttavia, si dovrebbe prendere in considerazione anche un pacchetto di ritenzione per ridurre il sentimento di iniquità nei confronti di quei contribuenti che sono sempre rimasti in Italia e in particolare per quei contribuenti che sono già rientrati in Italia nell’ambito del precedente pacchetto di attrazione e che cercano misure provvisorie prima di preparare nuovamente il proprio bagaglio.

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