La “Voluntary 2” è già partita

La fase 2 del rientro dei capitali può partire. La nuova “voluntary disclosure” varata dal governo con il decreto legge 193/2016, intitolato «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» è già operativa. Dalla data di entrata in vigore del decreto (pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale) fino al 31 luglio 2017, gli autori di violazioni agli obblighi di monitoraggio fiscale o di violazioni fiscali interne, compiute fino al 30 settembre 2016, possono accedere alla nuova voluntary disclosure.

Si tratta, spiega “Italia Oggi”, di una riedizione della collaborazione volontaria introdotta dalla legge 186/2014 ma con delle modifiche sostanziali. La prima: siamo di fronte ad una procedura autoliquidatoria. La prima edizione della collaborazione volontaria si incardinava sui binari dell’accertamento tributario. Rispetto all’autodenuncia del contribuente contenuta nella istanza e nella relazione del professionista, l’Agenzia delle Entrate era chiamata ad emettere degli atti (atti di contestazione delle sanzioni per il monitoraggio fiscale, inviti al contraddittorio per le violazioni in materia di imposte dirette, Iva e altri tributi e, in caso di mancata adesione, avvisi di accertamento).

La voluntary disclosure 2 cambia pelle e si passa a una procedura in cui solo eccezionalmente l’Agenzia delle Entrate è chiamata ad emettere atti di contestazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio e avvisi di accertamento, in quanto è il contribuente che, affiancato dal suo professionista, dovrà calcolare e liquidare le imposte e le sanzioni dovute. Siamo di fronte dunque ad un cambiamento profondo destinato ad incidere anche sull’inquadramento generale della nuova procedura di regolarizzazione: non più una procedura in cui si «confessano» violazioni, ma una sorta di integrazione della dichiarazione con annessa riliquidazione delle maggiori imposte e sanzioni dovute. Quello che oggi già accade con il ravvedimento operoso. L’Agenzia delle Entrate dovrà emettere degli atti, solo nel caso di errori nell’autoliquidazione. Se il contribuente decide di non avvalersi della facoltà di autoliquidare le maggiori imposte e sanzioni dovute, è prevista una penalizzazione nella riduzione delle sanzioni, che anziché attestarsi alla metà del minimo edittale si attesterebbero al 60% del minimo. Errori nell’autoliquidazione saranno sanzionati pesantemente: è prevista una maggiorazione del 10% del dovuto per insufficienti versamenti superiori al 10% delle somme dovute se afferenti a redditi soggetti ad imposte sostitutive o a ritenute o superiori al 30% negli altri casi. La maggiorazione sarà del 3% per insufficienti versamenti inferiori al 10% delle somme dovute se afferenti a redditi soggetti ad imposte sostitutive e inferiori al 30% negli altri casi.

L’altra grande novità della procedura riguarda l’inclusione dal perimetro della voluntary anche delle ultime annualità come il 2015 e il 2016, annualità questa per la quali i termini per presentare la dichiarazione dei redditi scadranno il 30 settembre 2017. In questo caso l’autorità politica non è rimasta sorda alle richieste pervenute dal mondo della professione. Nella prima edizione della voluntary, l’ultima annualità accertabile era infatti il 2013, e questo determinava problematiche di non poco conto sulle annualità 2014 e 2015 per le quali si è fatto ricorso al ravvedimento sprint sul 2014, se effettuato entro il 31 dicembre 2015, e alla tassazione ordinaria in dichiarativo dei redditi 2015 correlati alle attività finanziarie emerse (quadri RT, RM, RL, RW di Unico 2016). L’inclusione nel perimetro della procedura delle annualità 2015 e 2016 risponde a criteri di ragionevolezza.

La terza grande novità della procedura è l’introduzione del nuovo reato di emersione fraudolenta di attività finanziarie e patrimoniali provenienti da reati non coperti da causa di esclusione della punibilità. Il nuovo reato, che non potrà essere configurato per quanti hanno aderito alla prima voluntary per il principio di legalità, punisce gravemente (da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione) coloro che si avvalgono fraudolentemente della procedura per far emergere attività finanziarie e patrimoniali provenienti da reati diversi da quelli coperti da causa di esclusione della punibilità (i reati tributari ed i riciclaggio e l’autoriciclaggio avente ad oggetto il proventi di tali reati).

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!