Casa a St.Moritz, come usare lo scudo?

La circolare applicativa dello scudo fiscale pubblicata dall’Agenzia delle Entrate ha sancito l’obbligo di rimpatrio di quei capitali detenuti nei paesi non conformi alle direttive in materia di scambio d’informazioni promosse dall’Ocse. I patrimoni accumulati in queste nazioni, come la Svizzera o San Marino, non potranno dunque essere regolarizzati, ma cosa fare con i beni che non possono essere fisicamente fatti rientrare entro i confini italiani? Come bisogna comportarsi per esempio quando si è in possesso di un’abitazione a St.Moritz?
Ecco alcune informazioni utili a districarsi in questo dedalo di norme e rettifiche che compone il provvedimento italiano dello scudo.

In primo luogo le abitazioni possedute all’estero vanno dichiarate anche se non vengono affittate e le si utilizza per trascorrere le ferie. Quindi, anche se non producono reddito, i beni immobili vanno indicati se sono assoggettati ad imposte sui redditi dello stato estero, a meno che non si tratti di un paese che non prevede la tassazione ai fini delle imposte sui redditi, come ad esempio la Francia.

Ma come si può usufruire dello scudo quando l’immobile si trova in una nazione cui è preclusa la regolarizzazione?
La via d’uscita è fornita dal rimpatrio giuridico. Questa opzione consente al possessore di un patrimonio di consegnare il bene ad una fiduciaria senza trasportarlo materialmente in Italia.
In altre parole, prendendo ad esempio il nostro caso del proprietario di uno chalet in Svizzera, l’aderente allo scudo può conferire il bene ad una società fiduciaria che risiede nel medesimo stato in cui è ubicato il bene, nel nostro caso la confederazione elvetica. Da questo conferimento il proprietario trarrà una quota partecipativa della società proporzionale al capitale immesso, in questo caso l’immobile in questione. Ciò che verrà rimpatriato a questo punto saranno gli utili derivati dalla partecipazione alla società cui il bene è stato conferito. Occorre tuttavia che il rimpatrio sia effettuato dal proprietario dell’immobile e che la società possegga soltanto il suddetto bene.

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