Scudo fiscale- Se regolarizzi niente anonimato

La  copertura fornita dalla regolarizzazione di attività finanziarie detenute illegalmente all’estero è inferiore rispetto a quella che si ottiene con il rimpatrio.

La regolarizzazione, infatti, determina la perdita dell’anonimato in quanto i soggetti che ne usufruiscono sono tenuti dal DL 167/90 ad allegare alla dichiarazione riservata, presentata all’intermediario italiano, una certificazione rilasciata dall’intermediario estero che attesti la corrispondenza tra le attività e gli importi indicati nella dichiarazione. L’intermediario italiano è quindi tenuto a verificare che le attività finanziarie certificate nella dichiarazione risultino riconducibili al soggetto che detiene l’attività.

Questa dichiarazione non è richiesta per il rimpatrio, ma ci sono altre sostanziali differenze tra le due pratiche.
In primo luogo il rimpatrio offre la possibilità di far liquidare agli intermediari il reddito prodotto dalle attività detenute nel periodo fra il 1° gennaio 2009 e la data d’emersione dell’attività stessa. In secondo luogo la regolarizzazione impone la compilazione del modello RW e autoliquidazione delle imposte sui redditi prodotti dalle attività finanziarie dopo l’adesione allo scudo, cosa che non è prevista per il rimpatrio.

Ecco che la regolarizzazione appare un affare poco conveniente, almeno ai fini della riservatezza, non deve essere quindi fonte di particolare rammarico che in Svizzera, San Marino, Monaco e Liechtenstein sia obbligatorio il rimpatrio.

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