Tutte le date dello Scudo

Manca ormai poco più di un mese e mezzo al raggiungimento del limite ultimo per presentare la dichiarazione riservata in adesione allo scudo fiscale.
Ma la data del 15 dicembre non è l’unica scadenza importante da tenere presente nel percorso che conduce allo scudo. I vincoli temporali da considerare non sono infatti contenuti nel testo di legge ma nella circolare 43/E/2009 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, in cui sono esposti i limiti di rilevanza individuati interpretativamente dalla stessa Agenzia, non senza alcune sorprese.

La prima scadenza da individuare è quella del 31 dicembre 2008, data fondamentale per l’adesione allo scudo. Se il contribuente, infatti, a quella data non possedeva attività all’estero ma le ha trasferite o intraprese solo in un periodo seguente, non potrà aderire alla normativa.
Il 31 dicembre 2008 è altresì importante per determinare le attività soggette all’imposta straordinaria del 5% e distinguerle da quelle che invece hanno prodotto redditi a partire dal 1° gennaio del 2009 fino al giorno della presentazione della dichiarazione.

Altra data non contenuta nella norma ma dedotta dall’Agenzia è quella del 5 agosto 2009, giorno dell’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 78/2009.
Il 5 agosto è la data da considerare per verificare la possibilità o meno di aderire allo Scudo in dipendenza dal Paese di detenzione dell’attività da portare in emersione, o la possibilità di effettuare o meno la regolarizzazione, fattore connesso con le situazione di collaborazione tra gli Stati, comunitari o meno.
Risulta quindi ovvio che, se il contribuente tra il 31 dicembre 2008 e il 5 agosto 2009 ha trasferito le attività da un Paese ad un altro, dovrà considerare solo il secondo luogo in cui si trovavano nel giorno della scadenza di agosto.

Ultima novità introdotta dalla circolare 43/E/2009, e senz’altro anche la più discussa, è quella inerente all’utilizzo che l’autorità giudiziaria può fare delle informazioni emerse a seguito dell’adesione allo scudo fiscale. L’Agenzia delle Entrate ha individuato la scadenza del 4 ottobre 2009 (giorno di conversione del Dl 103/2009), nonostante sia in apparente contraddizione con quanto affermato nella normativa che individuerebbe la data in questione al 5 agosto del 2009.
La diversa interpretazione comporta di conseguenza effetti negativi su tutte le procedure intraprese tra il 5 agosto e il 4 ottobre, per le quali saranno utilizzabili le informazioni emerse nel corso dello scudo a sfavore del contribuente sotto inchiesta.
Questo si oppone quindi a quanto sostenuto dall’articolo 13-bis, comma 3 del DL 78/2008, il quale asserisce che le informazioni determinate dal rimpatrio o dalla regolarizzazione non sono utilizzabili a sfavore del contribuente quando il procedimento sia stato intentato oltre il limite del 5 di agosto 2009.

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