Scudo, più semplice anche per la casa in Svizzera

Le cose diventano più semplici per i possessori di attività finanziarie nei paesi non collaborativi, ove non è concessa la regolarizzazione, in particolare per i proprietari di immobili o quote societarie. Le risposte ai numerosi quesiti sollevati dagli aspetti poco chiari dello scudo fiscale sono state fornite dalla circolare 49/E/2009, prodotta dall’Agenzia delle Entrate in materia di rimpatrio giuridico.
Come è noto il rimpatrio giuridico è atto a mantenere i beni all’estero pur godendo della sanatoria che concede il pagamento dell’aliquota al 5%, ed è utile soprattutto per quelle attività che non possono essere soggette a rimpatrio effettivo, né essere regolarizzate perché detenute in un paese esterno alla “white list” italiana.

Il rimpatrio giuridico avveniva tramite l’intestazione ad una fiduciaria dell’attività patrimoniale, ed è questo aspetto che ora subisce una variazione che apre la strada ad una pratica più semplice.
La circolare 43/E/2009 in effetti già aveva chiarito che per i beni patrimoniali esiste la possibilità di accedere allo scudo attraverso la custodia, il deposito, l’amministrazione o la gestione del bene da parte degli intermediari abilitati. In pratica questo può essere concretizzato mediante la sottoscrizione con una fiduciaria di un contratto di amministrazione in conto a terzi.
Questo concetto è ribadito dalla circolare 49/E che, in primo luogo, ha trattato il problema della quote societarie, che non si possono regolarizzare se la società ha sede in un paese considerato non collaborativo, come ad esempio la Svizzera o il Principato di Monaco.
Tuttavia lo scudo attraverso rimpatrio giuridico è possibile sia mediante l’intestazione ad una fiduciaria delle quote, sia mediante il conferimento a questa di un semplice mandato di amministrazione, attraverso i quali questa società potrà compiere solo atti amministrativi.

Lo stesso vale per altre attività patrimoniali e quindi anche per gli immobili. Questo significa che i proprietari di case locate entro i confini Svizzeri, per effettuare il rimpatrio giuridico, non saranno costretti ad intestare il bene ad una fiduciaria, ma basterà dare a questa un mero mandato di amministrazione. Questo non obbliga quindi il contribuente ad una vera e propria cartolarizzazione, pur giovando dell’aliquota al 5% della sanatoria.

 

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