Questione di intermediario

di Giacomo Berdini

La circolare applicativa prodotta dall’Agenzia delle Entrate specifica e definisce il profilo di questi operatori, e i compiti che devono svolgere nell’adempimento della loro funzione.
Vediamo quindi nel dettaglio chi sono e quali sono le mansioni e gli obblighi previsti a capo di questi essenziali attori della normativa per il rimpatrio/regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all’estero.
L’articolo 11 del decreto legge 350/2001 stabilisce che, per l’esecuzione delle operazioni di emersione è necessario il tramite di intermediari, individuati tra un certo numero di enti o istituzioni. In primo luogo compaiono gli istituti bancari italiani che, anche nelle scorse edizioni dello scudo, sono stati i partner preferiti per le operazioni di emersione di attività patrimoniali.
Seguono le società di intermediazione mobiliare e le società di gestione del risparmio, queste ultime introdotte con le modifiche apportate all’articolo 33 del Tuf del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 274, il quale sancisce la possibilità per le Sgr di svolgere attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari a decorrere dal 22 ottobre del 2003.
Nell’elenco degli intermediari abilitati figurano anche le società fiduciarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico, le Poste Italiane e altre organizzazioni stabili in Italia ma facenti capo a banche e imprese d’investimento non residenti.
Al contribuente è concessa la possibilità di effettuare più scudi fiscali scegliendo diversi intermediari in funzione delle proprie esigenze, nonché della tipologia di emersione.
Come noto il perfezionamento dell’operazione da parte dell’intermediario, ovvero il pagamento dell’imposta straordinaria e il rilascio di copia del modello di dichiarazione debitamente sottoscritta, può essere conclusa in tempi ragionevolmente ravvicinati al termine ultimo del 15 dicembre 2009, tuttavia non è possibile determinare quale possa essere la data; sta al contribuente e all’intermediario trovare un limite discrezionale compatibile con la propria situazione senza però rischiare di non concludere la pratica.
I compiti previsti come a carico degli intermediari si compongono in un ben preciso percorso per portare ad attuazione la pratica di scudo.
Per prima cosa l’intermediario ha il compito di raccogliere la dichiarazione riservata presentata dal cliente, rilasciando quindi una copia agli interessati una volta pagata l’imposta.
In questa fase nessuna verifica deve essere eseguita circa l’esigenza dei requisiti soggettivi per aderire allo scudo, né sui criteri utilizzati per la valorizzazione delle attività oggetto della sanatoria.
A queste condizioni è prevista una deroga nel caso in cui l’intermediario, in corso di regolarizzazione, si dovesse trovare a riscontrare la riconducibilità delle certificazioni rilasciate dall’intermediario non residente al contribuente che effettua l’operazione.
Tra i compiti dell’intermediario assume importanza l’incarico di deposito, custodia, amministrazione o gestione delle attività rimpatriate, nonché il versamento materiale delle imposte straordinarie (aliquota del 5%) ricevute dai contribuenti, oltre che il versamento dei tributi relativi ai redditi percepiti dall’attività portata in emersione nel corso del 2009 fino al momento del rimpatrio.
Spetta sempre all’intermediario riportare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770 i dati relativi all’operazione, al fine di garantire l’anonimato del cliente.
Effettuare le rilevazioni ai fini di monitoraggio fiscale e adempiere agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione in merito alle norme antiriciclaggio è compito dell’intermediario.
Nei casi in cui questo sia a conoscenza o anche solo sospetti che le attività oggetto dello scudo siano frutto di reati per i quali non sia operativa la sanatoria prevista dalla legge, sarà suo compito segnalare queste irregolarità, fornendo però alle autorità degli elementi che supportino la presunzione di illecito fiscale.

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