Strade separate per Consob e Anasf

di Fabrizio Tedeschi

 Nel primo documento vi sono affermazioni della Consob molto importanti, una vera interpretazione del TUF e dell’emanando regolamento. Vediamo di cogliere le principali, in una lettura comparata col documento Anasf.
La prima osservazione è relativa alla figura del consulente finanziario: in base agli obblighi di comportamento, registrazioni, procedure, etc. è indubitabile la sua natura di impresa di investimento esercitata da un imprenditore individuale, con qualche limite, ma nella sostanza molto vicino agli obblighi di una Sim, banca e sgr. Questo per garantire la tutela del cliente indipendentemente dal soggetto col quale si trovi a operare; di conseguenza le disposizioni dettate per i consulenti finanziari dovranno essere applicate anche alle imprese di investimento. Si deve, ad esempio, concludere che tutti gli elementi previsti per il contratto di consulenza, che a questo punto, benché non obbligatoriamente, assumerà la forma scritta per ragioni di necessità, varranno anche per le banche e le sim. Desta perplessità il fatto che sia stato eliminato l’articolo che imponeva la documentazione del contenuto della consulenza effettuata. Si è ritenuto che portasse a un eccessivo irrigidimento degli obblighi del consulente, ma di fatto, laddove si imponga un obbligo di registrazione (art. 26) dell’attività svolta, è difficile che si possa evitare un supporto duraturo che attesti il consiglio dato. Se solo si pensa al problema della prova da fornire in eventuali giudizi, emerge la necessità, se non l’obbligo di avere documentazione scritta di tutto quanto è stato consigliato. Elemento importante è la definizione del rapporto tra consulente finanziario e offerta fuori sede. Il regolamento è esplicito nel definire l’incompatibilità tra l’attività di promotore e quella di consulente. Anzi, la Consob afferma, apertis verbis, l’impossibilità per il consulente di avvalersi di promotori finanziari per promuovere il proprio servizio (art.13). Questo è appannaggio solo di sim, banche, sgr.
Il consulente non potrà quindi promuovere fuori sede la propria attività. Di contro, nelle linee guida dell’Anasf, validate dalla Consob, si afferma che il promotore potrà essere preposto al servizio di consulenza. Può trattarsi di una semplice questione lessicale, ma sarebbe bene essere più espliciti nel definire l’ambito di attività delle due figure imprenditoriali. Da un lato appare che il promotore possa promuovere ed essere preposto al servizio di consulenza, dall’altro il consulente non potrà promuovere il proprio servizio. Qualche dubbio in merito alla parità di trattamento delle due figure professionali emerge. Da chiarire è un’altra affermazione contenuta nelle valutazioni della Consob. Si afferma che il consulente non è tenuto a comunicare al cliente se la propria raccomandazione sia ancora attuale (art. 16). E’ evidente che questo si riferisce a una consulenza spot e non continuativa, ma sul punto sarebbe bene essere più espliciti.

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