Scudo, paghi il 5% solo fino a Capodanno…2008

Il punto terzo della circolare applicativa dell’Agenzia delle Entrate tratta unicamente della Base imponibile dell’imposta.
La domanda rivolta all’autorità si concentrava sulla variazione del valore di un’attività finanziaria, e sul valore utile a calcolare l’aliquota del 5%.

Di seguito pubblichiamo per intero la domanda rivolta all’Agenzia:
“Se il valore di un’attività finanziaria al 31 dicembre 2008 è pari a 1.000 e nel corso del 2009 il suo valore aumenta a 1.200 e il contribuente intende liquidare i titoli e rimpatriare il controvalore monetario, occorre calcolare il 5 per cento su 1.200 in quanto costituisce l’importo effettivamente rimpatriato?”.
Ecco la risposta prodotta dall’autorità, che ha preferito fornire l’esempio pratico:
“L’imposta straordinaria si applica sul valore delle attività detenute alla data del 31 dicembre 2008 ed indicato nella dichiarazione riservata (nell’esempio, 1.000). Sui redditi realizzati successivamente a tale data (nell’esempio, 2009) sono dovute le ordinarie imposte sui redditi anche avvalendosi dell’intervento dell’intermediario esercitando l’opzione di cui all’articolo 14, comma 8, del D.L. n. 350 del 2001 (criterio analitico o criterio presuntivo)”.

In poche parole l’aliquota del 5% va calcolata sul valore mantenuto dall’attività fino alla fine del 2008, per i redditi da questa prodotti successivamente si è tenuti al versamento delle imposte ordinarie.

Terza puntata

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